Art. 8. Societa' per il finanziamento delle infrastrutture 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una societa' finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture S.p.a."; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il capitale iniziale e' pari a euro 1 milione, da versare interamente all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ((e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalita' di interesse pubblico della Cassa stessa.)) Le azioni della societa' non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne e' ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ((puo' essere disposta)) la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla societa', nonche' per le garanzie di cui al comma 3. ((Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.)) 3. La societa', in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari: a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, ((purche' suscettibili di utilizzazione economica;)) b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la societa' concede garanzie per le finalita' di cui alle lettere a) e b). La societa' puo' altresi' assumere partecipazioni, ((che non dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,)) detenere immobili e esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. ((Per lo svolgimento di tali attivita' la societa' puo' altresi' acquisire quote azionarie di societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture.)) E' preclusa alla societa' la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operativita' della societa'. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera a), possono essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. ((I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico.)) I finanziamenti sono a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione dell'organo amministrativo della societa'. La societa' puo' destinare i propri beni e i diritti relativi a una o piu' operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I beni e i diritti cosi' destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della societa' o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti, nonche' di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati. Per ciascuna operazione puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni di beni in favore della societa' da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di societa' interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalita' di cui ((ai commi 10 e 12 dell'articolo 7. Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti.)) Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, del ((testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui)) al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 5. La societa' raccoglie la provvista necessaria mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del ((testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al)) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le caratteristiche dei titoli. ((Alla societa' si applicano il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La societa' si iscrive nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della societa' e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti della societa' in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia.)) 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolati la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della societa' e la durata in carica dei rispettivi membri. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno o piu' dei suoi membri. 7. Lo statuto della societa' e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Il bilancio della societa' e' redatto secondo le disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario. 9. Gli utili netti della societa' sono destinati a riserva se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della societa'. 10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si applica lo stesso trattamento previsto nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le cessioni a qualsiasi titolo in favore della societa', le operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti alle cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali (ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei contratti ad esse relativi), sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari della societa'. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e' soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti di immobili alla societa' e le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici. 11. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della societa' al fine di assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano conformi alla legge, alle disposizioni attuative, nonche' allo statuto, e siano coerenti con le linee strategiche indicate nei decreti di cui al primo periodo del comma 4. 12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 12-bis. ((Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia di infrastrutture.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 2359 e 2362 del codice civile: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.". "Art. 2362 (Unico azionista). - In caso d'insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente.". - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233: "Art. 13 (Garanzie statali). - In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.". - Si riporta il testo dell'art. 42, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario: "3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46. 4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.". - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111: "2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall'art. 11, comma 2, del testo unico bancario, ne' i limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.". - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario. La rubrica del titolo V (articoli 106-114), reca "Soggetti operanti nel settore finanziario", e quella del titolo VIII (articoli 130-145), reca "Sanzioni". - Si riporta il testo degli articoli 106 e 107, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: "Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura.". "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2-7. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2001, n. 224, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274: "5. I titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle societa' di cui al comma 1 ai fini delle operazioni di cartolarizzazione ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi.". - Si riporta il testo dell'art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 1, gia' citato nelle note all'art. 6: "2. L'Ente Poste Italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta: a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane; b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente Poste Italiane; c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico. 3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma e' prelevata dai soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti. 3-bis - 4. (Omissis). 5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.".