Art. 8.
         Societa' per il finanziamento delle infrastrutture

  1.  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a costituire, anche
con  atto unilaterale, una societa' finanziaria per azioni denominata
"Infrastrutture   S.p.a.";   non   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo  2362 del codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il
capitale  iniziale  e'  pari a euro 1 milione, da versare interamente
all'atto  della  costituzione; i successivi aumenti del capitale sono
determinati  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze
((e  possono  essere  sottoscritti  dalla  Cassa depositi e prestiti,
anche  a  valere  sulla  cartolarizzazione  di  una  parte dei propri
crediti,  individuati  tenendo  conto  dei  principi  di  convenienza
economica  e  di  salvaguardia  delle finalita' di interesse pubblico
della  Cassa  stessa.))  Le azioni della societa' non possono formare
oggetto  di diritti a favore di terzi; ne e' ammesso il trasferimento
con  la  preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle
finanze.
  2.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze ((puo'
essere   disposta))  la  garanzia  dello  Stato  per  i  titoli  e  i
finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati
dalla  societa',  nonche'  per  le garanzie di cui al comma 3. ((Tale
garanzia  e'  elencata  nell'allegato  allo  stato  di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.))
  3.  La  societa',  in  via  sussidiaria  rispetto  ai finanziamenti
concessi da banche e altri intermediari finanziari: a) finanzia sotto
qualsiasi  forma  le  infrastrutture  e  le  grandi  opere pubbliche,
((purche'  suscettibili  di  utilizzazione  economica;))  b)  concede
finanziamenti  sotto  qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per
lo  sviluppo  economico. Inoltre, la societa' concede garanzie per le
finalita'  di  cui  alle  lettere  a) e b). La societa' puo' altresi'
assumere partecipazioni, ((che non dovranno essere di maggioranza ne'
comunque   di  controllo  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile,))  detenere immobili e esercitare ogni attivita' strumentale,
connessa  o  accessoria  ai  suoi  compiti  istituzionali.  ((Per  lo
svolgimento  di  tali  attivita'  la societa' puo' altresi' acquisire
quote  azionarie  di societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e
prestiti  operanti  nel  settore  delle infrastrutture.)) E' preclusa
alla  societa'  la  raccolta  di  fondi a vista e la negoziazione per
conto terzi di strumenti finanziari.
  4.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  sono  formulate le linee direttrici per l'operativita' della
societa'.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 3, lettera a), possono
essere  concessi  anche  per il tramite di banche e altre istituzioni
finanziarie.  ((I  finanziamenti  di cui al comma 3, lettera b), sono
concessi  per  il  tramite  di  banche, altre istituzioni finanziarie
ovvero  sono  messi  a  disposizione  di  soggetti  istituzionalmente
deputati al sostegno dello sviluppo economico.)) I finanziamenti sono
a  medio  e  lungo  termine,  salva diversa e motivata determinazione
dell'organo amministrativo della societa'. La societa' puo' destinare
i  propri  beni  e  i  diritti  relativi  a  una o piu' operazioni di
finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli
e  dei  concedenti  i  finanziamenti  di  cui  al comma 5. I beni e i
diritti cosi' destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti  da  quello  della  societa'  e da quelli relativi alle altre
operazioni.  Dalla  data  dell'emissione  dei  titoli  da parte della
societa'  o  della  concessione dei finanziamenti da essa assunti, su
ciascun  patrimonio  separato  non  sono  ammesse  azioni da parte di
qualsiasi  creditore  diverso  dai portatori dei titoli emessi ovvero
dai  concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei confronti dei
portatori  dei  titoli  e  dei concedenti i finanziamenti, nonche' di
ogni  altro  creditore  nell'ambito  di ciascuna operazione, risponde
esclusivamente  il  patrimonio  separato  con  i  beni  e  i  diritti
destinati.   Per   ciascuna   operazione   puo'  essere  nominato  un
rappresentante  comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi  e  in  loro  rappresentanza  esclusiva  esercita  i poteri
stabiliti  in  sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni  delle
condizioni  dell'operazione.  Le  cessioni  di  beni  in favore della
societa' da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e
di  societa'  interamente controllate dallo Stato sono operate con le
modalita' di cui ((ai commi 10 e 12 dell'articolo 7. Restano ferme le
competenze  in  materia di gestione di beni demaniali attribuite agli
enti  locali  dalle norme vigenti.)) Si applicano ai finanziamenti di
cui  al  comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4,
del  ((testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui)) al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  5.   La   societa'   raccoglie  la  provvista  necessaria  mediante
l'emissione  di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono
strumenti  finanziari  e agli stessi si applicano le disposizioni del
((testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al)) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L'organo  amministrativo delibera sull'emissione e le caratteristiche
dei  titoli.  ((Alla societa' si applicano il comma 2 dell'articolo 5
della  legge  30 aprile 1999, n. 130, e le disposizioni contenute nel
titolo   V  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
ad  esclusione  dell'articolo  106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4,
nonche'  le  corrispondenti  norme  sanzionatorie previste dal titolo
VIII  del  medesimo  testo  unico. La societa' si iscrive nell'elenco
speciale  di cui all'articolo 107, comma 1, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d'Italia, tenuto
conto   dei  compiti  istituzionali  della  societa'  e  delle  linee
direttrici  formulate  dal  Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi  del  comma  4,  adotta i provvedimenti specifici nei confronti
della  societa'  in  materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni
alla Banca d'Italia.))
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
regolati  la  composizione  del  consiglio  di  amministrazione e del
collegio   sindacale  della  societa'  e  la  durata  in  carica  dei
rispettivi  membri.  E'  ammessa  la  delega  dei  poteri dell'organo
amministrativo  a  un  comitato  esecutivo  o  a  uno o piu' dei suoi
membri.
  7.  Lo statuto della societa' e' approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
  8.  Il  bilancio  della societa' e' redatto secondo le disposizioni
applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario.
  9.  Gli  utili netti della societa' sono destinati a riserva se non
altrimenti determinato dall'organo amministrativo della societa'.
  10.  Ai  titoli  e ai finanziamenti di cui al comma 5 si applica lo
stesso   trattamento   previsto   nell'articolo   2,   comma  5,  del
decreto-legge    25 settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre 2001, n. 410. Le cessioni a
qualsiasi   titolo   in  favore  della  societa',  le  operazioni  di
provvista,   quelle  di  finanziamento,  nonche'  quelle  relative  a
strumenti   finanziari  derivati,  e  tutti  i  provvedimenti,  atti,
contratti,  trasferimenti,  prestazioni  e  formalita'  inerenti alle
cessioni  e  operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione
ed  estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque  tipo da chiunque e in
qualsiasi   momento   prestate   e   alle  loro  eventuali  surroghe,
sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni  anche
parziali (ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a
tali  operazioni  e  le  cessioni,  anche parziali, dei crediti e dei
contratti  ad  esse  relativi), sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si
applica  la  ritenuta  prevista  dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sugli  interessi  e  altri  proventi dei conti correnti bancari della
societa'.  Ciascun  patrimonio  separato  di  cui  al  comma 4 non e'
soggetto  alle  imposte  sui  redditi ne' all'imposta regionale sulle
attivita' produttive. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul
valore  aggiunto  i  trasferimenti  di  immobili  alla  societa' e le
locazioni  in  favore  di  amministrazioni dello Stato, enti pubblici
territoriali e altri soggetti pubblici.
  11.   La  societa'  e'  posta  sotto  la  vigilanza  del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze, che puo' adottare, ove la situazione
lo  richieda, provvedimenti specifici nei confronti della societa' al
fine  di  assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano
conformi  alla  legge,  alle  disposizioni  attuative,  nonche'  allo
statuto,  e  siano  coerenti  con  le  linee strategiche indicate nei
decreti di cui al primo periodo del comma 4.
  12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
  12-bis.  ((Resta  fermo  quanto  previsto  dalla vigente disciplina
sostanziale in materia di infrastrutture.))

Riferimenti normativi:
    - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2359 e 2362 del codice
civile:
    "Art.  2359  (Societa'  controllate e societa' collegate). - Sono
considerate societa' controllate:
      1) le    societa'    in    cui    un'altra   societa'   dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
      2) le  societa'  in  cui  un'altra  societa'  dispone  di  voti
sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante  nell'assemblea
ordinaria;
      3) le  societa'  che sono sotto influenza dominante di un'altra
societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
    Ai  fini  dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano  anche  i voti spettanti a societa' controllate, a societa'
fiduciarie  e a persona interposta; non si computano i voti spettanti
per conto di terzi.
    Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali un'altra
societa'  esercita  un'influenza  notevole.  L'influenza  si  presume
quando  nell'assemblea  ordinaria  puo'  essere  esercitato almeno un
quinto  dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in
borsa.".
    "Art.  2362  (Unico  azionista).  -  In  caso  d'insolvenza della
societa',  per  le  obbligazioni  sociali sorte nel periodo in cui le
azioni  risultano  essere  appartenute  ad  una  sola persona, questa
risponde illimitatamente.".
    - Si  riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n.
468,  recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato  in  materia  di bilancio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 1978, n. 233:
    "Art.  13  (Garanzie  statali).  -  In  allegato  allo  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del tesoro sono elencate le
garanzie  principali  e  sussidiarie prestate dallo Stato a favore di
enti o altri soggetti.".
    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  42, commi 3 e 4, del decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n.  385, recante "Testo unico delle
leggi  in  materia  bancaria e creditizia", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario:
    "3.  I  finanziamenti  possono  essere  assistiti  dal privilegio
previsto dall'art. 46.
    4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili,
si  applica  la  disciplina  prevista  dalla  presente sezione per le
operazioni di credito fondiario.".
    - Il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai  sensi  degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52",
e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26  marzo  1998,  n.  71,
supplemento ordinario.
    - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 30 aprile
1999,  n.  130,  recante  "Disposizioni  sulla  cartolarizzazione dei
crediti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111:
    "2.  Alle  emissioni  dei  titoli  non si applicano il divieto di
raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall'art. 11, comma 2,
del  testo  unico  bancario,  ne' i limiti quantitativi alla raccolta
prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione
gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.".
    - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo
unico  delle  leggi  in materia bancaria e creditizia", e' pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  30 settembre  1993,  n.  230, supplemento
ordinario. La rubrica del titolo V (articoli 106-114), reca "Soggetti
operanti nel settore finanziario", e quella del titolo VIII (articoli
130-145), reca "Sanzioni".
    - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 106 e 107, comma 1, del
sopra citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385:
    "Art.  106  (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del
pubblico   delle   attivita'  di  assunzione  di  partecipazioni,  di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di
servizi  di  pagamento  e  di intermediazione in cambi e' riservato a
intermediari   finanziari  iscritti  in  un  apposito  elenco  tenuto
dall'UIC.
    2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati  nel  comma 1 possono
svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve
di attivita' previste dalla legge.
    3.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  subordinata al ricorrere delle
seguenti condizioni:
      a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per
azioni,   di  societa'  a  responsabilita'  limitata  o  di  societa'
cooperativa;
      b) oggetto   sociale   conforme   al   disposto   del  comma 2;
      c) capitale  sociale  versato  non  inferiore a cinque volte il
capitale  minimo  previsto  per  la  costituzione  delle societa' per
azioni;
      d) possesso  da  parte  dei  partecipanti  al  capitale e degli
esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
    4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
      a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1,
nonche'  in  quali  circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del
pubblico.  Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei
confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
      b) per  gli  intermediari  finanziari  che svolgono determinati
tipi  di  attivita',  puo',  in deroga a quanto previsto dal comma 3,
vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di
altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
    5.  L'UIC  indica  le  modalita'  di iscrizione nell'elenco e da'
comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
    6.   Al   fine  di  verificare  il  rispetto  dei  requisiti  per
l'iscrizione  nell'elenco,  l'UIC  puo'  chiedere  agli  intermediari
finanziari  dati,  notizie,  atti  e documenti e, se necessario, puo'
effettuare  verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche
con la collaborazione di altre autorita'.
    7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e  controllo  presso  gli intermediari finanziari comunicano all'UIC,
con   le  modalita'  dallo  stesso  stabilite,  le  cariche  analoghe
ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura.".
    "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite
la   Banca   d'Italia  e  la  CONSOB,  determina  criteri  oggettivi,
riferibili  all'attivita'  svolta,  alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento  e  patrimonio,  in  base ai quali sono individuati gli
intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale
tenuto dalla Banca d'Italia.
    2-7. (Omissis).".
    -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge
25 settembre  2001,  n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia
di   privatizzazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare",
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26 settembre  2001, n. 224, e
convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1 della legge
23 novembre   2001,  n.  410,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
24 novembre 2001, n. 274:
    "5.  I  titoli  emessi  dalle  societa'  di  cui  al comma 1 sono
assimilati  ai  fini fiscali ai titoli di cui all'art. 31 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 601, e si
considerano  emessi  all'estero qualora siano ammessi a quotazione in
almeno  un  mercato  regolamentato  estero  ovvero ne sia previsto il
collocamento anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi
corrisposti  in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non
residenti,  esclusi  i soggetti residenti negli Stati o nei territori
aventi  un  regime  fiscale  privilegiato,  individuati  dal  decreto
4 maggio  1999  del  Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle societa' di cui
al   comma 1  ai  fini  delle  operazioni  di  cartolarizzazione  ivi
indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi.".
    -  Si  riporta  il testo dell'art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
"Disposizioni  comuni  in  materia  di accertamento delle imposte sui
redditi",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, supplemento ordinario n. 1, gia' citato nelle note all'art. 6:
    "2. L'Ente Poste Italiane e le banche operano una ritenuta del 27
per  cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti  ai  titolari  di  conti correnti e di depositi, anche se
rappresentati  da  certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle
banche  anche  sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti
alla ritenuta:
      a) gli  interessi  e  gli  altri proventi corrisposti da banche
italiane  o  da  filiali  italiane di banche estere a banche con sede
all'estero o a filiali estere di banche italiane;
      b) gli   interessi  derivanti  da  depositi  e  conti  correnti
intrattenuti  tra  le  banche  ovvero  tra  le  banche e l'Ente Poste
Italiane;
      c) gli  interessi  a  favore  del  Tesoro  sui depositi e conti
correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica,  nonche'  gli  interessi  sul  "Fondo  di
ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'art. 2 della
legge  27 ottobre  1993,  n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla
gestione del debito pubblico.
    3.  Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono
dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata
dai   soggetti  di  cui  all'art.  23  che  intervengono  nella  loro
riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari
con  scadenza  non  inferiore  a diciotto mesi emessi da soggetti non
residenti,  abbia  luogo  prima  di  tale  scadenza,  e'  dovuta  dai
percipienti  una  somma  pari al 20 per cento degli interessi e degli
altri  proventi  maturati  fino  al momento dell'anticipato rimborso.
Tale  somma  e'  prelevata  dai  soggetti  di  cui  all'art.  23  che
intervengono  nella  riscossione  degli  interessi  ed altri proventi
ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.
    3-bis - 4. (Omissis).
    5.  I  soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 operano una
ritenuta  del  12,50  per  cento  a  titolo d'acconto, con obbligo di
rivalsa,  sui  redditi  di  capitale  da essi corrisposti, diversi da
quelli  indicati  nei  commi  precedenti  e da quelli per i quali sia
prevista  l'applicazione  di  altra  ritenuta alla fonte o di imposte
sostitutive  delle  imposte  sui  redditi.  Se i percipienti non sono
residenti  nel  territorio  dello  Stato  o stabili organizzazioni di
soggetti  non  residenti  la  predetta ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta  ed e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio
d'impresa  commerciale.  L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27
per  cento  se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a
regime  fiscale  privilegiato individuati con il decreto del Ministro
delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917. La predetta ritenuta e'
operata  anche  sugli  interessi  ed  altri  proventi dei prestiti di
denaro   corrisposti  a  stabili  organizzazioni  estere  di  imprese
residenti,  non  appartenenti  all'impresa  erogante,  e si applica a
titolo  d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di
soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.".