Il MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, che individua tra le funzioni mantenute allo Stato quelle relative "alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato"; Visto il comma 1 dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che prevede che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato gia' dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e citta' a piu' forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa; Visto il comma 2 dello stesso art. 4 che autorizza la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici; Visto il comma 3 del suddetto art. 4, che dispone che le residue disponibilita' finanziarie di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dei lavori pubblici per essere destinate al programma di cui al comma 1; Visto il comma 33 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'ordine del giorno n. 9.4818.4 con il quale, in sede di esame del disegno di legge n. 4818, il Senato, in relazione al programma innovativo in ambito urbano, impegna il Governo a comprendere in tale programma anche gli interventi di riqualificazione degli ambiti urbani e delle infrastrutture circostanti le grandi stazioni ferroviarie, in corso di riqualificazione con le risorse di cui all'addendum n. 2 del Contratto di programma Governo-Ferrovie dello Stato S.p.a., riservando a tali interventi una quota delle disponibilita' previste per lo stesso programma innovativo in ambito urbano; Visto l'accordo con il Ministero dell'ambiente, sottoscritto in data 29 maggio 2001, concernente l'attuazione nell'ambito dei programmi di rilevanza nazionale di cui all'art. 1, comma 2, del D.P.R. 20 luglio 2000, n. 337, di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, mediante la concessione di un contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione, nel periodo 2001-2005, di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura; Visto il comma 4 dell'art. 4 della gia' citata legge 8 febbraio 2001, n. 21 che dispone che con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengano definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalita' di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che definisce ed amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 novembre 2001; Decreta: Art. 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative destina al finanziamento di programmi innovativi in ambito urbano le seguenti risorse: a) un limite di impegno quindicennale pari a lire 40 miliardi per l'anno 2002, di cui all'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da attualizzare secondo le modalita' fissate nella convenzione con l'istituto finanziatore; b) le residue disponibilita' finanziarie di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999 che l'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, destina ad un programma innovativo in ambito urbano; c) lire 90 miliardi di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.