Il MINISTRO
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

   Visto l'art. 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul
conferimento  delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato
alle  regioni  e  agli  enti  locali,  che  individua tra le funzioni
mantenute  allo  Stato  quelle relative "alla promozione di programmi
innovativi  in  ambito urbano che implichino un intervento coordinato
da parte di diverse amministrazioni dello Stato";
   Visto  il  comma 1 dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2001, n. 21,
che   prevede   che   il  Ministero  dei  lavori  pubblici  promuova,
coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato gia'
dotati  di  autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito
urbano   finalizzato   prioritariamente   ad   incrementare,  con  la
partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale
dei  quartieri  degradati  di  comuni  e  citta' a piu' forte disagio
abitativo  ed  occupazionale  e  che  preveda, al contempo, misure ed
interventi    per    incrementare    l'occupazione,    per   favorire
l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;
   Visto  il  comma  2  dello stesso art. 4 che autorizza la spesa di
lire  30  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2000, 2001 e 2002, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
cui  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2000,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici;
   Visto  il  comma 3 del suddetto art. 4, che dispone che le residue
disponibilita'  finanziarie  di  cui all'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo  30  luglio  1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999,
sono  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato e riassegnate al
Ministero  dei  lavori  pubblici per essere destinate al programma di
cui al comma 1;
   Visto  il  comma 33 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  che  autorizza, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale
di lire 80 miliardi per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative
di  cui all'art. 2, comma 63, lett. b), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
   Visto  l'ordine  del  giorno  n. 9.4818.4 con il quale, in sede di
esame  del  disegno  di  legge  n.  4818,  il Senato, in relazione al
programma   innovativo   in  ambito  urbano,  impegna  il  Governo  a
comprendere    in    tale   programma   anche   gli   interventi   di
riqualificazione   degli   ambiti   urbani   e  delle  infrastrutture
circostanti   le   grandi   stazioni   ferroviarie,   in   corso   di
riqualificazione  con  le  risorse  di  cui  all'addendum  n.  2  del
Contratto   di   programma   Governo-Ferrovie   dello  Stato  S.p.a.,
riservando  a tali interventi una quota delle disponibilita' previste
per lo stesso programma innovativo in ambito urbano;
   Visto  l'accordo  con  il Ministero dell'ambiente, sottoscritto in
data   29  maggio  2001,  concernente  l'attuazione  nell'ambito  dei
programmi  di  rilevanza  nazionale  di  cui all'art. 1, comma 2, del
D.P.R.  20  luglio  2000,  n.  337, di un programma di solarizzazione
degli  alloggi  di  proprieta'  degli  Istituti  autonomi per le case
popolari,   comunque   denominati,  mediante  la  concessione  di  un
contributo  pubblico  in  conto  capitale  per  la realizzazione, nel
periodo  2001-2005,  di  impianti solari termici per la produzione di
calore a bassa temperatura;
   Visto  il  comma  4 dell'art. 4 della gia' citata legge 8 febbraio
2001,  n.  21  che  dispone  che  con decreto del Ministro dei lavori
pubblici  vengano  definiti,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  gli  indirizzi  e  i contenuti del
programma  di  cui  al  comma  1  e  le  modalita' di attribuzione ed
erogazione dei finanziamenti;
   Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, che detta norme per la razionalizzazione, il riordino,
la soppressione e la fusione di ministeri;
   Visto  il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che definisce
ed  amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
   Vista  l'intesa  raggiunta  in sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, nella seduta del 22 novembre 2001;

                              Decreta:

                               Art. 1.
   Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti - Direzione
generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative destina
al finanziamento di programmi innovativi in ambito urbano le seguenti
risorse:
   a)  un limite di impegno quindicennale pari a lire 40 miliardi per
l'anno  2002,  di cui all'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  da  attualizzare  secondo le modalita' fissate nella
convenzione con l'istituto finanziatore;
   b)  le residue disponibilita' finanziarie di cui all'art. 7, comma
1,  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31
dicembre  1999 che l'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n.
21, destina ad un programma innovativo in ambito urbano;
   c)  lire  90  miliardi  di  cui all'art. 4, comma 2, della legge 8
febbraio 2001, n. 21.