Art. 2. 1. Con le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e' attivato un programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" da realizzare in quartieri caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano e da carenze di servizi in un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo. 2. Il programma, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi, e' finalizzato prioritariamente ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e citta' a piu' forte disagio abitativo prevedendo, al contempo, misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale. 3. Il Ministero dell'ambiente partecipa al finanziamento del programma "Contratti di quartiere II" con un importo non inferiore a lire 5 miliardi, destinato, ai sensi dell'accordo sottoscritto con il Ministero dei lavori pubblici, in data 29 maggio 2001, ad un programma di solarizzazione degli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati. 4. Le regioni possono contribuire al programma "Contratti di quartiere II" con risorse proprie ovvero con fondi provenienti da programmi attivati o promossi dall'Unione europea. 5. Ulteriori risorse possono provenire da altre Amministrazioni dello Stato, da comuni, Iacp comunque denominati e soggetti privati interessati all'attuazione del programma.