Art. 3.
   1.  Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, le regioni comunicano alla Direzione generale per l'edilizia
residenziale   e   le   politiche   abitative   del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  la  disponibilita' a far confluire
proprie risorse sul programma di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
   2. Nei successivi sessanta giorni sono predisposti dalla Direzione
generale  per  l'edilizia  residenziale  e  le  politiche  abitative,
d'intesa  con  le  singole regioni, appositi bandi di gara mediante i
quali  vengono  fissate le modalita' di partecipazione dei comuni e i
contenuti  delle proposte da presentare. I bandi, tenendo conto delle
priorita' che le singole regioni intendono assumere in relazione agli
obiettivi  propri della programmazione e pianificazione territoriale,
sono predisposti sulla base dei seguenti criteri e indirizzi:
   a)    compresenza    di   finanziamenti   finalizzati   sia   alla
riqualificazione   edilizia,   al   miglioramento   delle  condizioni
ambientali,  all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione
e  delle  dotazioni  di  servizi,  sia  all'integrazione  sociale  ed
all'incentivazione dell'offerta occupazionale;
   b)  conformita'  agli  strumenti  urbanistici  vigenti  o adottati
individuando  un  ambito all'interno del quale le opere da finanziare
risultino  inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo
piano  attuativo  (piano di recupero o piano equipollente) o, qualora
sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale.
   3.   Costituiscono  condizioni  di  particolare  attenzione  nella
valutazione  delle  proposte  la  presenza  di risorse private che ne
incrementino  la  dotazione finanziaria e la previsione di interventi
residenziali    che   favoriscano   l'inserimento,   all'interno   di
insediamenti di edilizia pubblica, di diverse categorie sociali.
   4.  Al  fine della dotazione finanziaria da attribuire ai bandi di
gara,   la  Direzione  generale  per  l'edilizia  residenziale  e  le
politiche abitative provvede a ripartire tra le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano le risorse di cui all'art. 1, comma
1,  lettere  a)  e  b),  sulla  base  della  media  dei  parametri di
ripartizione  dell'edilizia  sovvenzionata  ed  agevolata fissati per
ciascuna  regione  dalle tabelle A e C allegate alla delibera CIPE 22
dicembre 1998.
   5.  Qualora,  entro  la  data  indicata al comma 1, le regioni non
rendano  nota,  in  termini formali, la loro adesione al programma di
cui  all'art.  2,  individuando  e  impegnando, in misura almeno pari
all'importo  del  finanziamento statale, le risorse con cui intendono
contribuire al programma stesso, la Direzione generale per l'edilizia
residenziale  e  le politiche abitative provvede all'emanazione di un
bando,  di  contenuto  analogo  a  quello  approvato  con decreto del
Ministro  dei  lavori  pubblici  n.  238  in  data  22  ottobre 1997,
indirizzato  ai  comuni  delle  regioni  non  aderenti.  La  relativa
dotazione  finanziaria  e'  conseguenza  del  coacervo  delle risorse
attribuite   alle   regioni   con   le  quali  non  si  e'  pervenuto
all'emanazione di bandi regionali.