Art. 3. 1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le regioni comunicano alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disponibilita' a far confluire proprie risorse sul programma di cui all'art. 2, commi 1 e 2. 2. Nei successivi sessanta giorni sono predisposti dalla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, d'intesa con le singole regioni, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalita' di partecipazione dei comuni e i contenuti delle proposte da presentare. I bandi, tenendo conto delle priorita' che le singole regioni intendono assumere in relazione agli obiettivi propri della programmazione e pianificazione territoriale, sono predisposti sulla base dei seguenti criteri e indirizzi: a) compresenza di finanziamenti finalizzati sia alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi, sia all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale; b) conformita' agli strumenti urbanistici vigenti o adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale. 3. Costituiscono condizioni di particolare attenzione nella valutazione delle proposte la presenza di risorse private che ne incrementino la dotazione finanziaria e la previsione di interventi residenziali che favoriscano l'inserimento, all'interno di insediamenti di edilizia pubblica, di diverse categorie sociali. 4. Al fine della dotazione finanziaria da attribuire ai bandi di gara, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative provvede a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), sulla base della media dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata ed agevolata fissati per ciascuna regione dalle tabelle A e C allegate alla delibera CIPE 22 dicembre 1998. 5. Qualora, entro la data indicata al comma 1, le regioni non rendano nota, in termini formali, la loro adesione al programma di cui all'art. 2, individuando e impegnando, in misura almeno pari all'importo del finanziamento statale, le risorse con cui intendono contribuire al programma stesso, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative provvede all'emanazione di un bando, di contenuto analogo a quello approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 238 in data 22 ottobre 1997, indirizzato ai comuni delle regioni non aderenti. La relativa dotazione finanziaria e' conseguenza del coacervo delle risorse attribuite alle regioni con le quali non si e' pervenuto all'emanazione di bandi regionali.