Art. 4.
   1.  La  Commissione  per  la  selezione delle proposte redatte dai
comuni,  da  ammettere  a finanziamento, e' composta da sette membri,
funzionari  ed esperti, di cui tre designati dall'assessore regionale
competente - che intervengono per la valutazione delle proposte della
regione  di  appartenenza -, tre designati dal Direttore generale per
l'edilizia  residenziale  e  le  politiche abitative ed il presidente
designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   2.   La   Commissione   formula   la  graduatoria  delle  proposte
d'intervento  finanziabili  con  le  risorse  attribuite  a  ciascuna
regione  nonche'  di  quelle  finanziabili  con le risorse coacervate
delle  regioni  non  aderenti  al  programma.  In quest'ultimo caso i
rappresentanti   regionali   sono   designati  dalla  Conferenza  dei
Presidenti delle Regioni.
   3.  Qualora  le  risorse  attribuite  ad  ogni regione non vengano
interamente  utilizzate,  per  mancanza  di  proposte  di intervento,
ovvero  le  proposte  presentate non vengano considerate finanziabili
dalla   Commissione,   le  conseguenti  disponibilita'  residue  sono
destinate  ad  altri comuni positivamente valutati, con modalita' che
verranno   stabilite   con  successivo  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti.