Art. 4. 1. La Commissione per la selezione delle proposte redatte dai comuni, da ammettere a finanziamento, e' composta da sette membri, funzionari ed esperti, di cui tre designati dall'assessore regionale competente - che intervengono per la valutazione delle proposte della regione di appartenenza -, tre designati dal Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative ed il presidente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La Commissione formula la graduatoria delle proposte d'intervento finanziabili con le risorse attribuite a ciascuna regione nonche' di quelle finanziabili con le risorse coacervate delle regioni non aderenti al programma. In quest'ultimo caso i rappresentanti regionali sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. 3. Qualora le risorse attribuite ad ogni regione non vengano interamente utilizzate, per mancanza di proposte di intervento, ovvero le proposte presentate non vengano considerate finanziabili dalla Commissione, le conseguenti disponibilita' residue sono destinate ad altri comuni positivamente valutati, con modalita' che verranno stabilite con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.