Art. 5. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), sono destinate ad un programma innovativo in ambito urbano concernente le zone adiacenti alle stazioni ferroviarie delle grandi citta' e quelle limitrofe alle maggiori aree portuali, nelle quali, in particolare, siano presenti condizioni di degrado urbano e sociale e vi sia necessita' di riqualificare insediamenti di edilizia residenziale. A tal fine, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone, in coordinamento con le competenti direzioni dello stesso Ministero e del Ministero dell'interno, il programma operativo contenente criteri attuativi e localizzazione degli interventi con la previsione della partecipazione finanziaria anche di Ferrovie dello Stato S.p.a., delle autorita' portuali e di altri soggetti privati. Tale programma, sentiti i comuni interessati, verra' formalizzato in apposito Accordo e trasmesso all'approvazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.