Art. 5.
   Le  risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), sono destinate
ad  un  programma  innovativo  in  ambito  urbano concernente le zone
adiacenti  alle  stazioni  ferroviarie  delle  grandi citta' e quelle
limitrofe  alle  maggiori aree portuali, nelle quali, in particolare,
siano  presenti  condizioni  di  degrado  urbano  e  sociale e vi sia
necessita'  di riqualificare insediamenti di edilizia residenziale. A
tal  fine,  la  Direzione  generale  per l'edilizia residenziale e le
politiche   abitative   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  predispone,  in  coordinamento con le competenti direzioni
dello  stesso  Ministero  e  del Ministero dell'interno, il programma
operativo   contenente   criteri  attuativi  e  localizzazione  degli
interventi  con  la previsione della partecipazione finanziaria anche
di  Ferrovie  dello Stato S.p.a., delle autorita' portuali e di altri
soggetti  privati.  Tale  programma,  sentiti  i  comuni interessati,
verra'  formalizzato in apposito Accordo e trasmesso all'approvazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano.