IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista   la   legge   29  dicembre  1993,  n.  580,  concernente  il
riordinamento  delle  camere  di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
  Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come
sostituito  dall'art.  17  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, il
quale  stabilisce  che  il  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione economica determina ed aggiorna la
misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio
da  parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo
le  modalita'  di  cui  al  comma 4, stesso art. 17, ivi compresi gli
importi  minimi  che  comunque  non possono essere inferiori a quelli
dovuti  in  base  alla  normativa  vigente alla data di entrata della
citata  legge  23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonche' gli
importi  dei  diritti  dovuti  in misura fissa. Con lo stesso decreto
sono  altresi'  determinati  gli importi del diritto applicabili alle
unita' locali;
  Tenuto  conto  che  la misura del diritto annuale e' determinata in
conformita'  alla  metodologia  di  cui al comma 4 dell'art. 18 della
legge  29  dicembre  1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  comma 4, lettera c) dell'art. 18 della legge 29 dicembre
1993,  n.  580,  come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488, il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno
finanziario  delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti
annuali  fissi  per  le  imprese  iscritte  o  annotate nella sezione
speciale  del  registro  delle  imprese  e  mediante  applicazione di
diritti  commisurati  al fatturato dell'esercizio precedente, per gli
altri soggetti;
  Visto  in  particolare  il  comma  4, lettera d) dell'art. 18 della
legge  29  dicembre  1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che nei primi due
anni  di  applicazione  della norma l'importo del diritto annuale non
potra'  comunque essere superiore del 20% rispetto al diritto annuale
riscosso  in  base  alla  normativa  vigente  alla data di entrata in
vigore della stessa legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n.  581,  con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione
dell'art.  8  della  legge  29 dicembre  1993,  n. 580, in materia di
istituzione di registro delle imprese;
    Visto  l'art.  1  del  decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre  1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in
materia di registro delle imprese;
  Sentiti  l'Unione  italiana  delle  camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  e  le  organizzazioni imprenditoriali di
categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio  da  ogni  impresa  iscritta o annotata nel registro di cui
all'art.  8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2002,
sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.