Art. 2.
  1.  Per  le  imprese iscritte e per le imprese individuali annotate
nella  sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale
e' dovuto nella misura fissa di 80,00 euro.
  2.  Per  le imprese con ragione di societa' semplice, non agricola,
il diritto annuale e' dovuto nella misura di 144,00 euro.