Art. 4.
  1.  Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del
registro  delle imprese nel corso del 2002 e dopo l'entrata in vigore
del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui al
precedente art. 2, al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.
  2.  Le  nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro
delle  imprese  nel  corso  del  2002  e dopo l'entrata in vigore del
presente  decreto,  rientrano tutte nel 1o scaglione della tabella di
cui  al comma 1 del precedente art. 3. In via transitoria, per l'anno
2002,  le stesse sono tenute a versare, al momento dell'iscrizione, i
seguenti diritti:
    imprese individuali; 80 euro;
    societa' semplici non agricole; 144 euro;
    societa' cooperative; 80 euro;
    consorzi; 80 euro;
    societa' di persone; 151 euro;
    societa' di capitali; 373 euro.
  3.  Le  nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso
del  2002,  prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che,
al  momento  dell'iscrizione,  hanno  versato  un diritto inferiore a
quello  dovuto  per l'anno 2002, come stabilito dal presente decreto,
sono  tenute  a  versare la differenza con le modalita' e nei termini
che saranno loro comunicati dalla camera di commercio competente.
  4.  Le  nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso
del  2002,  prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che,
al  momento  dell'iscrizione,  hanno  versato  un diritto superiore a
quello  dovuto  per l'anno 2002, come stabilito dal presente decreto,
saranno  rimborsate, per un ammontare pari al maggior diritto versato
direttamente  dalla  camera di commercio competente, con le modalita'
stabilite dalla stessa.