Art. 4. 1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese nel corso del 2002 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui al precedente art. 2, al momento dell'iscrizione o dell'annotazione. 2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese nel corso del 2002 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, rientrano tutte nel 1o scaglione della tabella di cui al comma 1 del precedente art. 3. In via transitoria, per l'anno 2002, le stesse sono tenute a versare, al momento dell'iscrizione, i seguenti diritti: imprese individuali; 80 euro; societa' semplici non agricole; 144 euro; societa' cooperative; 80 euro; consorzi; 80 euro; societa' di persone; 151 euro; societa' di capitali; 373 euro. 3. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2002, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, al momento dell'iscrizione, hanno versato un diritto inferiore a quello dovuto per l'anno 2002, come stabilito dal presente decreto, sono tenute a versare la differenza con le modalita' e nei termini che saranno loro comunicati dalla camera di commercio competente. 4. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2002, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, al momento dell'iscrizione, hanno versato un diritto superiore a quello dovuto per l'anno 2002, come stabilito dal presente decreto, saranno rimborsate, per un ammontare pari al maggior diritto versato direttamente dalla camera di commercio competente, con le modalita' stabilite dalla stessa.