Art. 5. 1. Le imprese che esercitano attivita' economica anche attraverso le unita' locali devono versare, per ciascuna di queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unita' locale, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 103,00 euro. 2. Le unita' locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unita' locale, un diritto annuale pari a 110,00 euro. 3. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.