Art. 5.
  1.  Le  imprese che esercitano attivita' economica anche attraverso
le  unita'  locali  devono versare, per ciascuna di queste ultime, in
favore  delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unita'
locale,  un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede
principale, fino ad un massimo di 103,00 euro.
  2.  Le  unita'  locali di imprese con sede principale all'estero di
cui  all'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica  7  dicembre  1995  n. 581, devono versare per ciascuna di
esse   in  favore  della  camera  di  commercio  nel  cui  territorio
competente  ha sede l'unita' locale, un diritto annuale pari a 110,00
euro.
    3. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti
le  attivita'  economiche  di  cui  all'art. 9, comma 2, punto a) del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.