Art. 7.
  1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2002 in base al
presente  decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo
di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
stabilita  per  ogni  camera  di  commercio,  applicando  le seguenti
aliquote percentuali:
    4,8% sulle entrate da diritto annuale fino a 5.164.569,00 euro;
    5,8%  sulle  entrate  da  diritto annuale oltre 5.164.569,00 euro
fino a 10.329.138,00 euro;
    6,8% oltre 10.329.138,00 euro.
  2.  L'ammontare  del  fondo  perequativo e' utilizzato per il 55% a
favore delle camere di commercio che presentano rigidita' di bilancio
(rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalita'
per  le  camere  di  commercio  su tutto il territorio nazionale e il
totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un
ridotto  numero  di  imprese  iscritte  e  per il restante 45% per la
realizzazione di progetti intesi a verificare e a migliorare lo stato
di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite
da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
  3.  Per  la  ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i
criteri  e  le  modalita'  stabiliti  nel  regolamento  adottato  con
deliberazione  del  consiglio  dell'Unione  italiana  delle camere di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e  approvato dal
Ministero delle attivita' produttive.
  4.  Tale  regolamento  potra'  prevedere,  tra  l'altro,  modalita'
perequative  a  favore  delle  camere  di commercio, in situazione di
rigidita'  di  bilancio  o  con  ridotto  numero di imprese iscritte,
connesse alla presenza di unita' locali di imprese con sede legale in
altre province.
  5.   L'Unione   italiana   delle  camere  di  commercio  riferisce,
annualmente,  al  Ministero  delle  attivita'  produttive,  Direzione
generale  del  commercio,  delle assicurazioni e dei servizi, circa i
risultati della gestione del fondo perequativo.
    Il  presente  decreto  sara' inviato alla Corte dei conti e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 17 maggio 2002

                            Il Ministro delle attività produttive
                                           Marzano
  Il Ministro dell'economia
       e delle finanze
          Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2002
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 336