IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2001,  che  delega le funzioni del coordinamento della
protezione  civile,  di  cui  alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  23  del  28  gennaio  2002,  con  il  quale lo stato di
emergenza  per  la  crisi  di  approvvigionamento  idro-potabile  nel
territorio  delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo
e   Trapani  e'  stato  prorogato  fino  al  31  dicembre  2002,  con
contestuale nomina del presidente della regione siciliana commissario
delegato;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
16  maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato
lo  stato  di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento
idro-potabile  nei  territori  delle  province  di  Messina, Catania,
Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002;
  Vista  l'ordinanza  n.  3189  del  22  marzo 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002,
recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei
territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e
Trapani";
  Considerato  che il sensibile abbassamento delle falde acquifere ha
aggravato  ulteriormente  la  grave  crisi idrica gia' presente nella
regione  siciliana,  coinvolgendo  le  province di Messina, Siracusa,
Catania  e  Ragusa  e  determinando,  anche  a causa delle condizioni
meteoclimatiche, una situazione di emergenza;
  Considerato  che  gia'  in  molti comuni delle province di Messina,
Catania,  Siracusa  e  Ragusa  l'erogazione  del  servizio  di  acqua
potabile    avviene    con    modalita'    intermittenti,   a   causa
dell'indisponibilita'   di   un   adeguato   regime  delle  fonti  di
approvvigionamento;
  Considerato  che  ai  fini  dell'emergenza  idrica  anche  gli  usi
connessi  all'esercizio  degli  acquedotti rurali di cui all'art. 27,
della  legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  sono  equiparati  agli  usi
idro-potabili e che, dopo il consumo umano, deve essere assicurata la
priorita' dell'uso agricolo;
  Considerato  che,  per  superare  lo  stato di emergenza idrica nel
territorio  della  regione  siciliana, e' anche necessario avviare il
governo  unitario  della  risorsa  idrica  e la gestione unitaria del
servizio  di  approvvigionamento  per  i  diversi  usi  della risorsa
stessa,  tenendo  conto  anche  della  necessita'  di  ottimizzare il
sistema degli invasi presenti nella regione;
  Ritenuto  inoltre, che la scarsita' delle precipitazioni, associata
alle alte temperature, ha determinato gravi problemi di alimentazione
del   bestiame,  stante  la  sopravvenuta  insufficienza  di  riserve
vegetative;
  Considerato  che  le  popolazioni  animali  presenti nel territorio
della  regione  siciliana  sono  state  riconosciute quale patrimonio
inestimabile per la salvaguardia della biodiversita' e protette dalla
convenzione  di  Rio  de  Janeiro del 1972, e che tale popolazione e'
fortemente   legata   allo  sfruttamento  delle  essenze  pascolative
autoctone e naturali;
  Ritenuto  altresi',  di  dover  integrare  i contenuti della citata
ordinanza n. 3189/2002, al fine di assicurare la piu' efficace azione
della  gestione  commissariale,  unitamente  ad  un  piu'  funzionale
coordinamento   delle  relative  iniziative  nell'ambito  dell'intero
territorio regionale;
  Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Acquisita l'intesa della regione siciliana;
                              Dispone:
                               Art 1.
  1. Il presidente della regione siciliana, gia' commissario delegato
per    l'attuazione    degli    interventi    urgenti   nel   settore
dell'approvvigionamento  idro-potabile  delle  province di Agrigento,
Caltanissetta,  Enna,  Palermo  e  Trapani,  e'  nominato commissario
delegato  anche  per  le  province  di  Messina,  Catania, Siracusa e
Ragusa,  e provvede alla realizzazione delle attivita' finalizzate al
superamento   dell'emergenza   nel  settore  dell'approvvigionamento,
dell'adduzione,   della   potabilizzazione,  del  trasporto  e  della
distribuzione  delle acque, ed a garantire la qualita' e la quantita'
della risorsa idrica necessaria per gli usi umani, nonche' ad avviare
e  completare  gli  interventi per assicurare il ritorno alle normali
condizioni di vita.
  2.  Il  commissario delegato pone in essere, sull'intero territorio
della  regione  siciliana, unitamente agli interventi di cui all'art.
1, comma 2 dell'ordinanza 3189/2002, anche le seguenti attivita':
    a)  avvio  del  governo  unitario  della  risorsa  idrica e della
gestione  unitaria  del  servizio di approvvigionamento per i diversi
usi della risorsa stessa;
    b)  individuazione  degli  interventi e delle procedure necessari
per  la  messa in normale esercizio dei serbatoi artificiali presenti
sul  territorio  della regione siciliana necessari per lo svolgimento
del servizio di approvvigionamento idrico;
    c)   realizzazione  degli  interventi  previsti  dall'accordo  di
programma quadro "Risorse idriche per la regione siciliana" stipulato
in  data 5 ottobre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, gia'
valutati   positivamente   dall'amministrazione   regionale,  nonche'
attuazione delle procedure per la definizione degli interventi di cui
all'allegato 2-bis del medesimo accordo;
    d)  il  commissario  delegato  puo',  altresi', predisporre linee
guida    per   l'attuazione   e   fornire   direttive   relativamente
all'interpretazione  autentica  della  legge n. 36/1994 come recepita
dalla  legge  della  regione  siciliana  n.  10/1999  e  dei connessi
provvedimenti attuativi.
  3.  Il commissario delegato e', altresi', autorizzato a predisporre
gli  studi,  la  progettazione e la realizzazione delle opere e delle
infrastrutture   necessaria  per  l'utilizzo,  a  fini  idropotabili,
dell'invaso di Rosamarina, del bacino idrografico S. Leonardo.
  4.  Al  fine  di  rendere  piu'  efficace  l'azione del Commissario
delegato sono apportate all'ordinanza 3189/2002 le seguenti modifiche
ed integrazioni:
    a)  all'art.  1,  comma  2, punto 6 dopo le parole "non ancora" e
aggiunta la seguente "avviati";
    b)  all'art. 1, comma 2, punto 9 dopo la parola "temporanea" sono
aggiunte  le  seguenti parole "anche avvalendosi della collaborazione
dei prefetti territorialmente competenti";
    c)  all'art.  5,  comma  1  la parola "sette" e' sostituita dalla
seguente  "otto", dopo la frase "un componente designato dal Ministro
della  salute"  si  aggiunge la seguente "un componente designato dal
Ministro delle politiche agricole e forestali";
    d)  all'art.  6,  comma  1  dopo  le  parole  "ai servizi tecnici
nazionali" si aggiungono le seguenti "nonche' di altri Enti pubblici,
anche economici.";
    e) all'articolo 6, comma 2 la frase "composta complessivamente da
non piu' di quaranta unita' di personale, di cui 30 a tempo pieno" e'
sostituita  dalla  seguente "composta complessivamente da non piu' di
sessanta unita' di personale, di cui cinquanta a tempo pieno";
    f)  all'art. 6, comma 2 e' aggiunta la seguente disposizione: "Il
trattamento   economico  complessivo  dei  dipendenti  della  regione
siciliana,  utilizzati  dalla struttura commissariale di cui al comma
2,   resta  a  carico  dei  singoli  rami  delle  amministrazioni  di
provenienza";
    g)  all'art.  6,  comma  5, le parole "di cinque consulenti" sono
sostituite dalle seguenti "di dieci consulenti".
  5.  Il  personale  comunque  utilizzato  nelle  attivita'  volte  a
fronteggiare  lo  stato  di emergenza idrica dichiarato nella regione
siciliana,  unitamente  a  quello  impiegato  nelle  unita'  di crisi
istituite presso le prefetture in seguito all'emanazione di specifici
provvedimenti del commissario delegato, e' autorizzato, per la durata
dello   stato   di   emergenza,  a  svolgere  prestazioni  di  lavoro
straordinario,  nel  limite massimo di 70 ore mensili, effettivamente
reso ed attestato, con oneri a carico del commissario delegato.
  6. Per l'attuazione dell'ordinanza 3189/2002 e successive modifiche
e  integrazione,  il  presidente della regione - commissario delegato
puo'   avvalersi,  anche  per  singoli  interventi,  di  un  soggetto
attuatore,  con  compiti  di  definizione  delle  modalita'  di gara,
adozione  degli  atti  di  affidamento  per  lavori  e  gestione  dei
medesimi.  Per  le  suddette  attivita'  il  soggetto  attuatore puo'
avvalersi  della  struttura  di supporto del presidente della regione
commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3189/2002.
  7. Per il compimento delle attivita' di cui a precedenti commi 1, 2
e  3,  il commissario delegato si avvale dei poteri e della struttura
di   cui   all'ordinanza   3189/2002   e   successive   modifiche  ed
integrazione.
  8.  Sono  abrogati  l'art. 7 dell'ordinanza n. 3052/2000 e l'art. 4
dell'ordinanza n. 114/2001.