IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, con contestuale nomina del presidente della regione siciliana commissario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002; Vista l'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani"; Considerato che il sensibile abbassamento delle falde acquifere ha aggravato ulteriormente la grave crisi idrica gia' presente nella regione siciliana, coinvolgendo le province di Messina, Siracusa, Catania e Ragusa e determinando, anche a causa delle condizioni meteoclimatiche, una situazione di emergenza; Considerato che gia' in molti comuni delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa l'erogazione del servizio di acqua potabile avviene con modalita' intermittenti, a causa dell'indisponibilita' di un adeguato regime delle fonti di approvvigionamento; Considerato che ai fini dell'emergenza idrica anche gli usi connessi all'esercizio degli acquedotti rurali di cui all'art. 27, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono equiparati agli usi idro-potabili e che, dopo il consumo umano, deve essere assicurata la priorita' dell'uso agricolo; Considerato che, per superare lo stato di emergenza idrica nel territorio della regione siciliana, e' anche necessario avviare il governo unitario della risorsa idrica e la gestione unitaria del servizio di approvvigionamento per i diversi usi della risorsa stessa, tenendo conto anche della necessita' di ottimizzare il sistema degli invasi presenti nella regione; Ritenuto inoltre, che la scarsita' delle precipitazioni, associata alle alte temperature, ha determinato gravi problemi di alimentazione del bestiame, stante la sopravvenuta insufficienza di riserve vegetative; Considerato che le popolazioni animali presenti nel territorio della regione siciliana sono state riconosciute quale patrimonio inestimabile per la salvaguardia della biodiversita' e protette dalla convenzione di Rio de Janeiro del 1972, e che tale popolazione e' fortemente legata allo sfruttamento delle essenze pascolative autoctone e naturali; Ritenuto altresi', di dover integrare i contenuti della citata ordinanza n. 3189/2002, al fine di assicurare la piu' efficace azione della gestione commissariale, unitamente ad un piu' funzionale coordinamento delle relative iniziative nell'ambito dell'intero territorio regionale; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali; Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Acquisita l'intesa della regione siciliana; Dispone: Art 1. 1. Il presidente della regione siciliana, gia' commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti nel settore dell'approvvigionamento idro-potabile delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, e' nominato commissario delegato anche per le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, e provvede alla realizzazione delle attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza nel settore dell'approvvigionamento, dell'adduzione, della potabilizzazione, del trasporto e della distribuzione delle acque, ed a garantire la qualita' e la quantita' della risorsa idrica necessaria per gli usi umani, nonche' ad avviare e completare gli interventi per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita. 2. Il commissario delegato pone in essere, sull'intero territorio della regione siciliana, unitamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza 3189/2002, anche le seguenti attivita': a) avvio del governo unitario della risorsa idrica e della gestione unitaria del servizio di approvvigionamento per i diversi usi della risorsa stessa; b) individuazione degli interventi e delle procedure necessari per la messa in normale esercizio dei serbatoi artificiali presenti sul territorio della regione siciliana necessari per lo svolgimento del servizio di approvvigionamento idrico; c) realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro "Risorse idriche per la regione siciliana" stipulato in data 5 ottobre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, gia' valutati positivamente dall'amministrazione regionale, nonche' attuazione delle procedure per la definizione degli interventi di cui all'allegato 2-bis del medesimo accordo; d) il commissario delegato puo', altresi', predisporre linee guida per l'attuazione e fornire direttive relativamente all'interpretazione autentica della legge n. 36/1994 come recepita dalla legge della regione siciliana n. 10/1999 e dei connessi provvedimenti attuativi. 3. Il commissario delegato e', altresi', autorizzato a predisporre gli studi, la progettazione e la realizzazione delle opere e delle infrastrutture necessaria per l'utilizzo, a fini idropotabili, dell'invaso di Rosamarina, del bacino idrografico S. Leonardo. 4. Al fine di rendere piu' efficace l'azione del Commissario delegato sono apportate all'ordinanza 3189/2002 le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'art. 1, comma 2, punto 6 dopo le parole "non ancora" e aggiunta la seguente "avviati"; b) all'art. 1, comma 2, punto 9 dopo la parola "temporanea" sono aggiunte le seguenti parole "anche avvalendosi della collaborazione dei prefetti territorialmente competenti"; c) all'art. 5, comma 1 la parola "sette" e' sostituita dalla seguente "otto", dopo la frase "un componente designato dal Ministro della salute" si aggiunge la seguente "un componente designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali"; d) all'art. 6, comma 1 dopo le parole "ai servizi tecnici nazionali" si aggiungono le seguenti "nonche' di altri Enti pubblici, anche economici."; e) all'articolo 6, comma 2 la frase "composta complessivamente da non piu' di quaranta unita' di personale, di cui 30 a tempo pieno" e' sostituita dalla seguente "composta complessivamente da non piu' di sessanta unita' di personale, di cui cinquanta a tempo pieno"; f) all'art. 6, comma 2 e' aggiunta la seguente disposizione: "Il trattamento economico complessivo dei dipendenti della regione siciliana, utilizzati dalla struttura commissariale di cui al comma 2, resta a carico dei singoli rami delle amministrazioni di provenienza"; g) all'art. 6, comma 5, le parole "di cinque consulenti" sono sostituite dalle seguenti "di dieci consulenti". 5. Il personale comunque utilizzato nelle attivita' volte a fronteggiare lo stato di emergenza idrica dichiarato nella regione siciliana, unitamente a quello impiegato nelle unita' di crisi istituite presso le prefetture in seguito all'emanazione di specifici provvedimenti del commissario delegato, e' autorizzato, per la durata dello stato di emergenza, a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili, effettivamente reso ed attestato, con oneri a carico del commissario delegato. 6. Per l'attuazione dell'ordinanza 3189/2002 e successive modifiche e integrazione, il presidente della regione - commissario delegato puo' avvalersi, anche per singoli interventi, di un soggetto attuatore, con compiti di definizione delle modalita' di gara, adozione degli atti di affidamento per lavori e gestione dei medesimi. Per le suddette attivita' il soggetto attuatore puo' avvalersi della struttura di supporto del presidente della regione commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3189/2002. 7. Per il compimento delle attivita' di cui a precedenti commi 1, 2 e 3, il commissario delegato si avvale dei poteri e della struttura di cui all'ordinanza 3189/2002 e successive modifiche ed integrazione. 8. Sono abrogati l'art. 7 dell'ordinanza n. 3052/2000 e l'art. 4 dell'ordinanza n. 114/2001.