Art. 2.
  1.   A  seguito  della  situazione  di  emergenza  cagionata  dalla
prolungata   siccita',  che  ha  compromesso  gravemente  le  riserve
vegetative  e determinato ingenti danni all'intero settore zootecnico
in  tutto  il territorio della regione siciliana, il presidente della
regione  siciliana  -  commissario  delegato si avvale di un soggetto
attuatore per porre in essere interventi diretti al superamento della
detta   situazione   emergenziale,   con   autonomia  dell'impegno  e
dell'erogazione della relativa spesa, di cui al presente articolo.
  2.  A  tal  fine,  il soggetto attuatore assegna ai soggetti aventi
titolo i fondi finalizzati all'acquisto di foraggio e mangimi nonche'
i  contributi  da  corrispondere agli aventi diritto in ragione delle
perdite subite per capi di bestiame.
  3.  Tenuto  conto  della  necessita'  di  contenere  l'utilizzo  di
alimenti  destinati  al consumo animale, il soggetto attuatore adotta
tutte  le iniziative, anche di carattere procedimentale, affinche' si
realizzi,   previa   definizione  dei  relativi  criteri,  termini  e
modalita',  l'abbattimento  e  il  conseguente  ammasso o distruzione
degli  animali  che  risultino  improduttivi nello specifico contesto
zootecnico, prevedendo, altresi', un indennizzo da corrispondere agli
aventi diritto.
  4.  Per  le  attivita'  oggetto  del  presente articolo il soggetto
attuatore  si  avvale  di  dieci  unita'  di  personale a tempo pieno
appartenenti  ai  ruoli  della  pubblica amministrazione. Il soggetto
attuatore  puo',  inoltre,  avvalersi  di  due consulenti nominati in
osservanza   delle   modalita'   di   cui  al  comma  5  dell'art.  6
dell'ordinanza  n.  3189/2002  - unitamente a due unita' di personale
esperto in zootecnia. A questi ultimi sara' corrisposta un'indennita'
pari  a  quella  prevista  per gli esperti di cui al decreto-legge 11
giugno  1998,  n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267. La
durata  dell'utilizzazione  del personale di cui al presente articolo
e'  limitata  alla  validita'  della  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza idrica per il territorio della regione siciliana.
  5.  Per  l'attivita'  prevista  dal  presente  articolo il soggetto
attuatore   puo'   avvalersi  della  collaborazione  degli  ispettori
provinciali dell'agricoltura e delle aziende sanitarie locali.