Art. 2. 1. A seguito della situazione di emergenza cagionata dalla prolungata siccita', che ha compromesso gravemente le riserve vegetative e determinato ingenti danni all'intero settore zootecnico in tutto il territorio della regione siciliana, il presidente della regione siciliana - commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore per porre in essere interventi diretti al superamento della detta situazione emergenziale, con autonomia dell'impegno e dell'erogazione della relativa spesa, di cui al presente articolo. 2. A tal fine, il soggetto attuatore assegna ai soggetti aventi titolo i fondi finalizzati all'acquisto di foraggio e mangimi nonche' i contributi da corrispondere agli aventi diritto in ragione delle perdite subite per capi di bestiame. 3. Tenuto conto della necessita' di contenere l'utilizzo di alimenti destinati al consumo animale, il soggetto attuatore adotta tutte le iniziative, anche di carattere procedimentale, affinche' si realizzi, previa definizione dei relativi criteri, termini e modalita', l'abbattimento e il conseguente ammasso o distruzione degli animali che risultino improduttivi nello specifico contesto zootecnico, prevedendo, altresi', un indennizzo da corrispondere agli aventi diritto. 4. Per le attivita' oggetto del presente articolo il soggetto attuatore si avvale di dieci unita' di personale a tempo pieno appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione. Il soggetto attuatore puo', inoltre, avvalersi di due consulenti nominati in osservanza delle modalita' di cui al comma 5 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3189/2002 - unitamente a due unita' di personale esperto in zootecnia. A questi ultimi sara' corrisposta un'indennita' pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267. La durata dell'utilizzazione del personale di cui al presente articolo e' limitata alla validita' della dichiarazione dello stato di emergenza idrica per il territorio della regione siciliana. 5. Per l'attivita' prevista dal presente articolo il soggetto attuatore puo' avvalersi della collaborazione degli ispettori provinciali dell'agricoltura e delle aziende sanitarie locali.