Art. 3. l. Ferma l'adozione di una o piu' successive ordinanze riguardanti determinate porzioni di territorio regionale caratterizzate da specifiche complesse problematiche, il Commissario delegato di cui all'art. 1 provvede all'attuazione della necessaria azione di coordinamento con gli interventi gia' individuati, in atto o realizzati sulla base della citata ordinanza n. 3189/2002.