Art. 3.
  l.  Ferma l'adozione di una o piu' successive ordinanze riguardanti
determinate   porzioni  di  territorio  regionale  caratterizzate  da
specifiche  complesse  problematiche,  il Commissario delegato di cui
all'art.   1  provvede  all'attuazione  della  necessaria  azione  di
coordinamento   con  gli  interventi  gia'  individuati,  in  atto  o
realizzati sulla base della citata ordinanza n. 3189/2002.