Art. 4.
  1.  Per  l'attuazione  degli interventi di cui all'art. 1, comma 2,
lettera  b)  il  commissario  delegato,  anche  al fine di migliorare
l'efficacia  della  propria  azione,  avvale della collaborazione del
Servizio nazionale dighe.
  2.  Per  l'espletamento  dell'attivita' di collaborazione di cui al
comma  precedente  il  Servizio  nazionale  dighe  e'  autorizzato ad
avvalersi   di  un  contingente  di  quindici  unita'  di  personale,
proveniente  da  amministrazioni dello Stato o da enti pubblici anche
economici,  collocato  in  posizione  di  comando o fuori ruolo. Tale
personale,  unitamente  a  quello  attualmente  applicato  presso  il
Servizio  nazionale  dighe  in  posizione  di  comando,  fuori ruolo,
distacco,  in  numero  di  3  unita',  e'  mantenuto  in servizio per
l'intera  durata  della dichiarazione di stato di emergenza di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2002.
  3.  Il  Servizio  nazionale  dighe,  per  le medesime finalita', e'
autorizzato  ad  assumere  con contratto a tempo determinato - avente
durata  limitata  alla  validita'  della  dichiarazione  di  stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  16 maggio 2002 - previo esperimento di una selezione per titoli,
dieci  unita'  di  personale tecnico in possesso di diploma di laurea
attinente  le  materie  di  competenza  del servizio. Al personale in
esame   verra'  attribuito  il  trattamento  economico  spettante  al
personale di ruolo appartenente all'area C, posizione economica C2 di
cui al C.C.N.L. Comparto ministeri stipulato il 2 giugno 1998.
  4.  Al  fine  di  assicurare  la tempestiva e funzionale attuazione
degli adempimenti di competenza connessi alla situazione di emergenza
in  atto, il personale di ruolo del Servizio, nonche' il personale di
cui  ai  commi 2 e 3 del presente articolo, e' autorizzato a svolgere
prestazioni  di  lavoro  straordinario,  nel limite massimo di 70 ore
mensili,  computate  sulla base dell'attivita' effettivamente resa ed
attestata.
  5.  Per  le  finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della
presente  ordinanza, il commissario delegato ha facolta' di assumere,
attraverso  selezione  per  titoli,  con  contratto di lavoro a tempo
determinato,  per la durata della dichiarazione di stato di emergenza
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio
2002,  dieci  unita'  di personale tecnico, in possesso di diploma di
laurea  attinente  le  finalita' di cui all'articolo sopra citato, da
retribuire   nel  limite  massimo  della  retribuzione  spettante  al
personale  appartenente  alla  categoria  D1  del  vigente  contratto
collettivo  regionale  dei  dipendenti dell'amministrazione regionale
siciliana.