Art. 4. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) il commissario delegato, anche al fine di migliorare l'efficacia della propria azione, avvale della collaborazione del Servizio nazionale dighe. 2. Per l'espletamento dell'attivita' di collaborazione di cui al comma precedente il Servizio nazionale dighe e' autorizzato ad avvalersi di un contingente di quindici unita' di personale, proveniente da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici anche economici, collocato in posizione di comando o fuori ruolo. Tale personale, unitamente a quello attualmente applicato presso il Servizio nazionale dighe in posizione di comando, fuori ruolo, distacco, in numero di 3 unita', e' mantenuto in servizio per l'intera durata della dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2002. 3. Il Servizio nazionale dighe, per le medesime finalita', e' autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato - avente durata limitata alla validita' della dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2002 - previo esperimento di una selezione per titoli, dieci unita' di personale tecnico in possesso di diploma di laurea attinente le materie di competenza del servizio. Al personale in esame verra' attribuito il trattamento economico spettante al personale di ruolo appartenente all'area C, posizione economica C2 di cui al C.C.N.L. Comparto ministeri stipulato il 2 giugno 1998. 4. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza connessi alla situazione di emergenza in atto, il personale di ruolo del Servizio, nonche' il personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, e' autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili, computate sulla base dell'attivita' effettivamente resa ed attestata. 5. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della presente ordinanza, il commissario delegato ha facolta' di assumere, attraverso selezione per titoli, con contratto di lavoro a tempo determinato, per la durata della dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2002, dieci unita' di personale tecnico, in possesso di diploma di laurea attinente le finalita' di cui all'articolo sopra citato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale appartenente alla categoria D1 del vigente contratto collettivo regionale dei dipendenti dell'amministrazione regionale siciliana.