Art. 5.
  1.   Per  il  superamento  dello  stato  di  emergenza  idrica  nel
territorio  della regione siciliana il commissario delegato di cui al
precedente art. 1 puo' stipulare apposite convenzioni con gli enti di
cui  all'art.  6,  primo  comma,  dell'ordinanza n. 3189 del 22 marzo
2002,   per  studi  e  consulenze  finalizzati  all'attuazione  degli
interventi  di  cui  allo  stato  di  emergenza  per  far fronte alle
disfunzioni  di  ordine organizzativo e gestionale interno degli enti
territoriali, agendo anche in via sostitutiva dei medesimi.
  2.  Il  commissario  delegato  e' autorizzato anche a provvedere ad
interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle reti idriche a
valere    sulle   disponibilita'   finaziarie   di   bilancio   delle
amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  preposti, anticipando, ove
occorra,  le  somme  necessarie  dalle  disponibilita'  di  cui  alla
presente ordinanza.