Art. 5. 1. Per il superamento dello stato di emergenza idrica nel territorio della regione siciliana il commissario delegato di cui al precedente art. 1 puo' stipulare apposite convenzioni con gli enti di cui all'art. 6, primo comma, dell'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, per studi e consulenze finalizzati all'attuazione degli interventi di cui allo stato di emergenza per far fronte alle disfunzioni di ordine organizzativo e gestionale interno degli enti territoriali, agendo anche in via sostitutiva dei medesimi. 2. Il commissario delegato e' autorizzato anche a provvedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle reti idriche a valere sulle disponibilita' finaziarie di bilancio delle amministrazioni e degli enti pubblici preposti, anticipando, ove occorra, le somme necessarie dalle disponibilita' di cui alla presente ordinanza.