Art. 6.
  1.  Il  commissario  delegato  per i compiti di cui all'articolo 1,
comma secondo, lettera c) della presente ordinanza:
    dispone  delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali
destinate alla realizzazione delle relative opere;
    attiva   tutte   le  procedure  necessarie  per  assicurare,  ove
previsto, il confinanziamento comunitario degli interventi;
    attiva il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsto
per gli interventi finanziati dall'Unione europea.
  2.  Il  commissario  delegato  per gli studi, i piani d'ambito e le
progettazioni  degli  interventi  previsti  dalla  programmazione dei
fondi  comunitari,  nonche'  dagli  accordi  di  programma  quadro in
materia  di  risorse  idriche  puo'  avvalersi  della  Sogesid S.p.a.
costituita  ai  sensi  dell'art.  10 del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96.  Tale  societa'  provvedera'  alla realizzazione delle
attivita'  di  cui sopra con le risorse trasferite o da trasferire da
parte  del Ministero dell'economia e delle finanze a carico del fondo
di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  93/1996  e  successive
modifiche ed integrazioni.
  3.  Al fine di dare corso con la massima urgenza agli interventi di
cui  alla  presente ordinanza, unitamente alla necessita' di svolgere
una campagna di informazione e di sensibilizzazione della popolazione
per  un  uso  razionale della risorsa idrica ed una limitazione degli
sprechi  nelle  regioni  oggetto  di  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza   relativamente   all'approvvigionamento   e  distribuzione
idrica,  per  la  predisposizione di piani di emergenza relativi alla
gestione   della  distribuzione  urbana  nei  comuni  maggiormente  a
rischio, per il reperimento di informazioni ed il censimento di fonti
idriche  private  o  non  dichiarate il Dipartimento della protezione
civile  puo'  avvalersi, con le medesime modalita', della societa' di
cui al precedente comma 2.