Art. 6. 1. Il commissario delegato per i compiti di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera c) della presente ordinanza: dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali destinate alla realizzazione delle relative opere; attiva tutte le procedure necessarie per assicurare, ove previsto, il confinanziamento comunitario degli interventi; attiva il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsto per gli interventi finanziati dall'Unione europea. 2. Il commissario delegato per gli studi, i piani d'ambito e le progettazioni degli interventi previsti dalla programmazione dei fondi comunitari, nonche' dagli accordi di programma quadro in materia di risorse idriche puo' avvalersi della Sogesid S.p.a. costituita ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Tale societa' provvedera' alla realizzazione delle attivita' di cui sopra con le risorse trasferite o da trasferire da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a carico del fondo di cui al citato decreto legislativo n. 93/1996 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Al fine di dare corso con la massima urgenza agli interventi di cui alla presente ordinanza, unitamente alla necessita' di svolgere una campagna di informazione e di sensibilizzazione della popolazione per un uso razionale della risorsa idrica ed una limitazione degli sprechi nelle regioni oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza relativamente all'approvvigionamento e distribuzione idrica, per la predisposizione di piani di emergenza relativi alla gestione della distribuzione urbana nei comuni maggiormente a rischio, per il reperimento di informazioni ed il censimento di fonti idriche private o non dichiarate il Dipartimento della protezione civile puo' avvalersi, con le medesime modalita', della societa' di cui al precedente comma 2.