Art. 8.
  1.  Per  far  fronte  a  tutti  gli  oneri, anche di funzionamento,
derivanti  dall'attuazione degli interventi in materia di zootecnia e
foraggio  di  cui  al  precedente art. 2 della presente ordinanza, e'
stanziata  la  somma  di  Euro  30.000.000/00 a valere sul pertinente
capitolo  del  centro  di  responsabilita'  n.  13  del  bilancio  di
previsione   della   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  per
l'esercizio finanziario 2002.
  2. Tale importo e' trasferito, in deroga alle norme di contabilita'
generale   in  materia  di  contabilita'  speciali,  direttamente  su
apposito   capitolo   sulla   contabilita'   speciale   intestata  al
commissario  delegato  di  cui  all'art. 1, all'uopo istituita e resa
disponibile per le attivita' del soggetto attuatore di cui all'art. 2
con   vincolo   di  destinazione  d'uso  ed  obbligo  della  relativa
rendicontazione.