Art. 8. 1. Per far fronte a tutti gli oneri, anche di funzionamento, derivanti dall'attuazione degli interventi in materia di zootecnia e foraggio di cui al precedente art. 2 della presente ordinanza, e' stanziata la somma di Euro 30.000.000/00 a valere sul pertinente capitolo del centro di responsabilita' n. 13 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2002. 2. Tale importo e' trasferito, in deroga alle norme di contabilita' generale in materia di contabilita' speciali, direttamente su apposito capitolo sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato di cui all'art. 1, all'uopo istituita e resa disponibile per le attivita' del soggetto attuatore di cui all'art. 2 con vincolo di destinazione d'uso ed obbligo della relativa rendicontazione.