Art. 9.
  l.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle
iniziative  assunte  dal  commissario  delegato,  e  ad ogni rapporto
contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente ordinanza
pertanto,  eventuali  oneri  derivanti  da  ritardi,  inadempienze  o
contenzioso,   a  qualsiasi  titolo  insorgente,  non  gravano  sulle
disponibilita' finanziarie del predetto Dipartimento.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 giugno 2002
                                                 Il Ministro: Scajola