IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e
successive modifiche;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art.
6;
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
  Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Limitatamente  all'anno  accademico  2002/2003, il numero dei posti
disponibili  a  livello  nazionale  per  l'ammissione  alle scuole di
specializzazione  all'insegnamento secondario ai fini delle attivita'
didattiche aggiuntive di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002
e'   determinato,   sul   contingente   fissato  dalle  singole  sedi
universitarie,  in  4847  ripartito  fra  le  universita'  secondo la
tabella  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto.