Art. 2.
  Ciascuna  universita'  dispone  l'ammissione  alle  scuole  per  le
attivita'  di  cui  all'art. 1 in base ad una graduatoria determinata
secondo  criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla
tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione
di  priorita'  di  cui  all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale
20 febbraio 2002.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 luglio 2002
                                                 Il Ministro: Moratti