Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Art. 1. Misure urgenti per la flotta peschereccia 1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni. ((Al fine di consentire alle imprese di presentare le domande nei termini prescritti le richieste potranno essere autocertificate dal richiedente ed entro i sessanta giorni successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta.)) (( 1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attuazione del vigente programma dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), puo' richiedere al fondo di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in relazione alle disponibilita' del fondo medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi comunitari e statali relative alle iniziative di adeguamento dello sforzo di pesca, di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca per le annualita' 2000, 2001 e 2002. Il reintegro delle somme anticipate dal fondo, anche relativamente alle annualita' successive, sulla base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte nazionale, con imputazione sugli stanziamenti autorizzati in favore degli stessi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico degli accrediti disposti dalla Commissione europea per il rimborso delle spese sostenute.)) Riferimenti normativi: - Il regolamento CE n. 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca e' pubblicato nella GUCE n. L337 del 30 dicembre 1999. - Il regolamento CE n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento CE n. 2792/1999 che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca e' pubblicato nella GUCE n. L31 del 1 febbraio 2002. - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Procedura valutativa). - 1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalita' e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno quindici giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'art. 2, comma 3. 2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 3. Nel procedimento a sportello e' prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonche' la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita' all'attivita' istruttoria. Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento e' disposta secondo il predetto ordine cronologico. 4. La domanda di accesso agli interventi e' presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento. 5. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruita' delle spese sostenute. Qualora l'attivita' istruttoria presupponga anche la validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa e' svolta con particolare riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonche' la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attivita' istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari".