Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia  ai  sensi  dell'art.  11, comma 1, del testo unico,
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    -   Per   le   direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee
(GUCE).

                               Art. 1.
              Misure urgenti per la flotta peschereccia

  1.  Al  fine  di  consentire l'applicazione del regolamento (CE) n.
2792/1999  del  Consiglio,  del  17 dicembre  1999,  relativamente al
rinnovo  della  flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come
modificato  dal  regolamento  (CE)  n.  179/2002  del  Consiglio, del
28 gennaio  2002,  i  termini  di  cui  al  comma 1, secondo periodo,
dell'articolo  5  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono
ridotti  a  quindici  giorni. ((Al fine di consentire alle imprese di
presentare  le  domande  nei termini prescritti le richieste potranno
essere  autocertificate  dal  richiedente  ed entro i sessanta giorni
successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta.))
((  1-bis.  Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, per
l'attuazione  del  vigente  programma  dello strumento finanziario di
orientamento della pesca (SFOP), puo' richiedere al fondo di cui alla
legge  16 aprile  1987,  n. 183, in relazione alle disponibilita' del
fondo  medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi comunitari
e  statali  relative  alle  iniziative di adeguamento dello sforzo di
pesca,  di  rinnovo  della  flotta  e di ammodernamento delle navi da
pesca  per  le annualita' 2000, 2001 e 2002. Il reintegro delle somme
anticipate dal fondo, anche relativamente alle annualita' successive,
sulla  base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del
Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte
nazionale,  con  imputazione sugli stanziamenti autorizzati in favore
degli  stessi  programmi  nell'ambito  delle procedure previste dalla
medesima  legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico
degli  accrediti  disposti  dalla Commissione europea per il rimborso
delle spese sostenute.))

Riferimenti normativi:
    -  Il  regolamento  CE  n. 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre
1999,  che  definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali
nel  settore  della  pesca  e'  pubblicato  nella  GUCE  n.  L337 del
30 dicembre 1999.
    -  Il  regolamento  CE  n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio
2002,  che  modifica  il  regolamento  CE  n. 2792/1999 che definisce
modalita'  e  condizioni  delle  azioni strutturali nel settore della
pesca e' pubblicato nella GUCE n. L31 del 1 febbraio 2002.
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.
4,  comma  4,  lettera  c),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59", come
modificato dalla presente legge:
    "Art.  5  (Procedura valutativa). - 1. La procedura valutativa si
applica  a  progetti  o  programmi organici e complessi da realizzare
successivamente  alla  presentazione  della  domanda;  sono  tuttavia
ammissibili,  nei  casi  previsti dalle leggi vigenti, anche le spese
sostenute  nell'anno  antecedente  ovvero, nel caso di procedimento a
graduatoria,  a partire dal termine di chiusura del bando procedente.
Il  soggetto  competente  comunica  i  requisiti,  le  modalita' e le
condizioni  concernenti  i  procedimenti  di  cui ai commi 2 e 3, con
avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  almeno  quindici  giorni  prima dell'invio delle domande, e
provvede a quanto disposto dall'art. 2, comma 3.
    2.  Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel
bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali
e  finali  per  la  presentazione  delle  domande. La selezione delle
iniziative  ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata,
nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri
oggettivi predeterminati.
    3.  Nel  procedimento a sportello e' prevista l'istruttoria delle
agevolazioni  secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione delle
domande,  nonche' la definizione di soglie e condizioni minime, anche
di  natura  quantitativa,  connesse  alle finalita' dell'intervento e
alle  tipologie  delle iniziative, per l'ammissibilita' all'attivita'
istruttoria.  Ove  le  disponibilita' finanziarie siano insufficienti
rispetto  alle  domande presentate, la concessione dell'intervento e'
disposta secondo il predetto ordine cronologico.
    4.  La  domanda di accesso agli interventi e' presentata ai sensi
dell'art.  4,  comma  3,  e contiene tutti gli elementi necessari per
effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per
la quale e' richiesto l'intervento.
    5.   L'attivita'   istruttoria   e'   diretta   a  verificare  il
perseguimento  degli  obiettivi  previsti dalle singole normative, la
sussistenza  dei  requisiti  soggettivi del richiedente, la tipologia
del  programma  e  il  fine  perseguito,  la  congruita'  delle spese
sostenute.  Qualora  l'attivita'  istruttoria  presupponga  anche  la
validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa
e'   svolta  con  particolare  riferimento  alla  redditivita',  alle
prospettive  di  mercato  e al piano finanziario per la copertura del
fabbisogno  finanziario  derivante  dalla  gestione,  nonche'  la sua
coerenza  con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i
programmi  siano  volti  a realizzare, ampliare o modificare impianti
produttivi,  sono  utilizzati  anche  strumenti  di  simulazione  dei
bilanci  e  dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di
entrata  a  regime  dell'iniziativa.  Le  attivita'  istruttorie e le
relative  decisioni  sono  definite  entro e non oltre sei mesi dalla
data di presentazione della domanda.".
    -  La  legge  16 aprile  1987,  n. 183, reca "Coordinamento delle
politiche   riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari".