Art. 2. Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti 1. E' istituita nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2002 una misura di riconversione avore dei proprietari e degli equipaggi di unita' abilitate all'uso di reti da posta derivanti di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza delle limitazioni all'utilizzo di tale strumento da pesca disposte dal regolamento (CE) n. 894/1997 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio, del-l'8 giugno 1998. 2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963,)) da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le disposizioni di attuazione della misura di cui al comma 1. (( 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.)) 4. La misura di cui al presente articolo e' riconosciuta nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 1995, recante "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca": "Art. 11 (Sistemi di pesca). - 1. In vista del razionale sfruttamento delle risorse biologiche del mare i sistemi autorizzati sulla licenza sono raggruppati, per categorie omogenee, come indicato nei commi da 2 a 14. L'indicazione di ciascun sistema sulla licenza consente l'impiego degli attrezzi compresi nel sistema autorizzato. 2. Il sistema "circuizione" comprende quelli attualmente denominati come "tonnara volante" sia ad una che a due imbarcazioni; "cianciolo per pesce azzurro" e "cianciolo per pesce bianco" sia ad una che a due imbarcazioni; "circuizione senza chiusura". 3. Il sistema "sciabica" comprende quelli attualmente denominati come "sciabica da spiaggia" e "sciabica da natante". 4. Il sistema "strascico" comprende quelli attualmente denominati come "strascico a divergenti"; "strascico a bocca fissa"; "traino pelagico a divergenti"; "rapido"; "sfogliara". 5. Il sistema "volante" comprende quelli attualmente denominati come "traino pelagico a coppia" ed "agugliara". La denominazione di "traino pelagico" e' soppressa. 6. Il sistema "traino per molluschi" comprende quelli attualmente denominati come "attrezzo da traino per molluschi"; "ostreghero"; "rampone per molluschi"; "sfogliara per molluschi". 7. Il sistema "draga idraulica" sostituisce quello attualmente denominato come "turbosoffiante". 8. Il sistema "rastrello da natante" sostituisce quello attualmente denominato "draga manuale". 9. Il sistema "attrezzi da posta" comprende quelli attualmente denominati come "imbrocco"; "tramaglio"; "nasse"; "cestelli"; "cogolli"; "bertovelli"; "rete circuitante"; "rete da posta fissa"; "rete da posta a circuizione". 10. Il sistema "rete da posta derivante" comprende quelli attualmente denominati come "spadara" ed "alalungara". 11. Il sistema "ferrettara" comprende quelli attualmente denominati come "piccola derivante"; "menaide"; "sangusara"; "bisantonara"; "alacciara"; "bisara"; "bogara"; "sgomberara"; "occhiatara"; "palantitara". L'impiego del sistema e' disciplinato nell'allegato al presente decreto (allegato D). 12. Il sistema "palangari" comprende quelli attualmente denominati come "palangari fissi" e "palangari derivanti". 13. Il sistema "lenze" comprende quelli attualmente denominati come "lenze a mano"; "lenze a canna"; "lenze tramate". 14. Il sistema "arpione" comprende quelli attualmente denominati come "arpione" "fiocina"; "asta e specchio per ricci"; "rastrello per ricci". 15. Per gli attrezzi da pesca simili nel funzionamento a quelli compresi tra i sistemi di cui ai commi da 2 a 14 e non specificati nei medesimi commi, la sistemazione funzionale ai fini della licenza e' di competenza del Ministero. 16. L'impiego degli attrezzi attualmente denominati "strascico a bocca fissa", "rapido", "sfogliara" non e' consentito nelle acque prospicienti i compartimenti da Imperia a Molfetta, ancorche' rientrante nella denominazione di "strascico" di cui al comma 4. 17. Fino all'entrata in vigore della relativa normativa speciale l'uso dell'attrezzo "cianciolo per pesce bianco", ancorche' rientrante nella denominazione di "circuizione" di cui al comma 2 e' consentito esclusivamente alle unita' dei compartimenti marittimi di Roma e Livorno, che abbiano effettuato la sperimentazione prevista dal piano triennale in premessa citato. 18. Non e' previsto il rilascio della licenza per l'impiego dell'attrezzo denominato "rastrello a piedi" o "rastrello a mano". Per l'impiego di detto attrezzo in nessuna fase dell'attivita' di pesca, ivi compreso il trasferimento sul luogo di pesca, e' consentito l'uso di natante. 19. Per le unita' asservite ad impianto, per le quali e' rilasciata apposita licenza, non si applicano le previsioni dell'art. 28. 20. L'autorizzazione ai subacquei professionali per l'utilizzo dell'attrezzo "raschietto per mitili" e' rilasciata annualmente dalla capitaneria.". - Il regolamento CE n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e' pubblicato nella GUCE n. L132 del 23 maggio 1997. - Il regolamento CE n. 1239/98 del Consiglio, dell'8 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e' pubblicato nella GUCE n. L171 del 17 giugno 1998. - Si trascrive l'art. 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recante "Disciplina della pesca marittima": "Art. 5 (Commissione consultiva centrale). - 1. Presso il Ministero della marina mercantile e' istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima. 2. La Commissione e' chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonche' su qualsiasi materia sulla quale il Ministro per la marina mercantile ritenga opportuno interpellarla. 3. In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.". - Si trascrive il comma 81 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)": "81. E' istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tal fine e' stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.". - Si trascrive il testo del paragrafo 3 dell'art. 88 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997): "3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".