Art. 2.
        Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti

  1. E' istituita nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2002 una
misura  di  riconversione  avore dei proprietari e degli equipaggi di
unita'   abilitate   all'uso  di  reti  da  posta  derivanti  di  cui
all'articolo  11,  comma  10,  del decreto del Ministro delle risorse
agricole,  alimentari  e forestali in data 26 luglio 1995, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza
delle  limitazioni  all'utilizzo  di tale strumento da pesca disposte
dal  regolamento  (CE) n. 894/1997 del Consiglio, del 29 aprile 1997,
come  modificato  dal  regolamento  (CE)  n. 1239/1998 del Consiglio,
del-l'8 giugno 1998.
  2.  Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, ((sentita la
Commissione  consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14
luglio  1965,  n. 963,)) da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono  fissate  le  disposizioni  di attuazione della misura di cui al
comma 1.
((  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1, pari a 5
milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 4 milioni di euro,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, e, quanto a 1
milione     di     euro,     mediante     corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo
52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.))
  4.  La  misura  di  cui  al  presente  articolo e' riconosciuta nel
rispetto   delle  condizioni  procedurali  previste  al  paragrafo  3
dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:
    -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 11 del decreto del Ministro
delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali del 26 luglio 1995,
recante "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca":
    "Art.  11  (Sistemi  di  pesca).  -  1.  In  vista  del razionale
sfruttamento  delle risorse biologiche del mare i sistemi autorizzati
sulla licenza sono raggruppati, per categorie omogenee, come indicato
nei  commi  da 2 a 14. L'indicazione di ciascun sistema sulla licenza
consente l'impiego degli attrezzi compresi nel sistema autorizzato.
    2.   Il   sistema   "circuizione"  comprende  quelli  attualmente
denominati  come "tonnara volante" sia ad una che a due imbarcazioni;
"cianciolo  per  pesce azzurro" e "cianciolo per pesce bianco" sia ad
una che a due imbarcazioni; "circuizione senza chiusura".
    3.  Il sistema "sciabica" comprende quelli attualmente denominati
come "sciabica da spiaggia" e "sciabica da natante".
    4. Il sistema "strascico" comprende quelli attualmente denominati
come  "strascico  a  divergenti";  "strascico a bocca fissa"; "traino
pelagico a divergenti"; "rapido"; "sfogliara".
    5.  Il  sistema "volante" comprende quelli attualmente denominati
come  "traino  pelagico a coppia" ed "agugliara". La denominazione di
"traino pelagico" e' soppressa.
    6. Il sistema "traino per molluschi" comprende quelli attualmente
denominati  come  "attrezzo  da  traino per molluschi"; "ostreghero";
"rampone per molluschi"; "sfogliara per molluschi".
    7.  Il  sistema  "draga idraulica" sostituisce quello attualmente
denominato come "turbosoffiante".
    8.   Il   sistema   "rastrello  da  natante"  sostituisce  quello
attualmente denominato "draga manuale".
    9.  Il  sistema  "attrezzi da posta" comprende quelli attualmente
denominati   come   "imbrocco";   "tramaglio";  "nasse";  "cestelli";
"cogolli";  "bertovelli";  "rete circuitante"; "rete da posta fissa";
"rete da posta a circuizione".
    10.  Il  sistema  "rete  da  posta  derivante"  comprende  quelli
attualmente denominati come "spadara" ed "alalungara".
    11.   Il   sistema   "ferrettara"  comprende  quelli  attualmente
denominati   come   "piccola   derivante";   "menaide";  "sangusara";
"bisantonara";   "alacciara";   "bisara";   "bogara";   "sgomberara";
"occhiatara"; "palantitara".
    L'impiego  del  sistema e' disciplinato nell'allegato al presente
decreto (allegato D).
    12.   Il   sistema   "palangari"   comprende  quelli  attualmente
denominati come "palangari fissi" e "palangari derivanti".
    13.  Il  sistema  "lenze" comprende quelli attualmente denominati
come "lenze a mano"; "lenze a canna"; "lenze tramate".
    14.  Il sistema "arpione" comprende quelli attualmente denominati
come "arpione" "fiocina"; "asta e specchio per ricci"; "rastrello per
ricci".
    15.  Per  gli attrezzi da pesca simili nel funzionamento a quelli
compresi  tra  i  sistemi di cui ai commi da 2 a 14 e non specificati
nei  medesimi commi, la sistemazione funzionale ai fini della licenza
e' di competenza del Ministero.
    16.  L'impiego degli attrezzi attualmente denominati "strascico a
bocca  fissa",  "rapido",  "sfogliara"  non e' consentito nelle acque
prospicienti   i  compartimenti  da  Imperia  a  Molfetta,  ancorche'
rientrante nella denominazione di "strascico" di cui al comma 4.
    17.  Fino all'entrata in vigore della relativa normativa speciale
l'uso   dell'attrezzo   "cianciolo   per   pesce  bianco",  ancorche'
rientrante  nella denominazione di "circuizione" di cui al comma 2 e'
consentito  esclusivamente alle unita' dei compartimenti marittimi di
Roma  e  Livorno,  che abbiano effettuato la sperimentazione prevista
dal piano triennale in premessa citato.
    18.  Non  e'  previsto  il  rilascio  della licenza per l'impiego
dell'attrezzo  denominato  "rastrello  a piedi" o "rastrello a mano".
Per  l'impiego  di  detto  attrezzo in nessuna fase dell'attivita' di
pesca,   ivi  compreso  il  trasferimento  sul  luogo  di  pesca,  e'
consentito l'uso di natante.
    19.  Per  le  unita'  asservite  ad  impianto,  per  le  quali e'
rilasciata apposita licenza, non si applicano le previsioni dell'art.
28.
    20.  L'autorizzazione  ai  subacquei professionali per l'utilizzo
dell'attrezzo "raschietto per mitili" e' rilasciata annualmente dalla
capitaneria.".
    -  Il regolamento CE n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997,
che  istituisce  misure  tecniche  per la conservazione delle risorse
della pesca e' pubblicato nella GUCE n. L132 del 23 maggio 1997.
    - Il regolamento CE n. 1239/98 del Consiglio, dell'8 giugno 1998,
che  modifica  il  regolamento  (CE)  n. 894/97 che istituisce misure
tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e' pubblicato
nella GUCE n. L171 del 17 giugno 1998.
    -  Si  trascrive  l'art.  5  della  legge 14 luglio 1965, n. 963,
recante "Disciplina della pesca marittima":
    "Art.  5  (Commissione  consultiva  centrale).  -  1.  Presso  il
Ministero   della  marina  mercantile  e'  istituita  la  Commissione
consultiva centrale per la pesca marittima.
    2.  La  Commissione  e'  chiamata a dare parere nei casi previsti
dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonche' su qualsiasi
materia  sulla  quale  il  Ministro  per la marina mercantile ritenga
opportuno interpellarla.
    3. In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto
per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.".
    -  Si  trascrive il comma 81 dell'art. 52 della legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)":
    "81.  E'  istituita,  per  gli  anni  2002-2004,  una  misura  di
accompagnamento   sociale   in   collegamento   con   le   misure  di
conservazione  delle  risorse  ittiche,  disposta  dal Ministro delle
politiche  agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la
conservazione  e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui
all'art.  3  della  legge  17 febbraio  1982,  n.  41.  A tal fine e'
stanziato  l'importo  di  10 milioni  di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004.".
    - Si trascrive il testo del paragrafo 3 dell'art. 88 del Trattato
che  istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di
Amsterdam  di  cui  alla  legge  16 giugno  1998, n. 209 (Ratifica ed
esecuzione  del  Trattato  di  Amsterdam  che  modifica  il  Trattato
sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee
ed  alcuni  atti  connessi,  con  allegato  e  protocolli,  fatto  ad
Amsterdam il 2 ottobre 1997):
    "3.  Alla  Commissione  sono  comunicati,  in tempo utile perche'
presenti  le  sue  osservazioni,  i  progetti  diretti  a istituire o
modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con
il  mercato  comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza
indugio  la  procedura  prevista  dal  paragrafo precedente. Lo Stato
membro  interessato  non  puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".