Art. 8.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio  dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti e ad
ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente
ordinanza   e,   pertanto,  eventuali  oneri  derivanti  da  ritardi,
inadempienze  o  contenzioso,  a  qualsiasi  titolo  insorgente,  non
gravano  sulle  disponibilita'  finanziarie  del  Dipartimento  della
protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 2 luglio 2002
                                                 Il Ministro: Scajola