Art. 7.
  Il  tenore  massimo  complessivo di veleno paralizzante (PSP) nelle
parti  commestibili  degli  animali di cui all'art. 1 (corpo intero o
parti  consumabili  separatamente)  e'  fissato  a 800 microgrammi di
equivalente   Saxitossina/Kg,   utilizzando   il  metodo  di  analisi
biologico  -  se  del  caso associato ad un metodo chimico di ricerca
delle  saxitossine - o qualsiasi altro metodo riconosciuto secondo la
procedura comunitaria. Il metodo di analisi e' riportato in allegato.
  In  caso  di  contestazione dei risultati, il metodo di riferimento
deve essere il test sul topo.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione  ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 maggio 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3 Salute, foglio n. 314