Art. 7. Il tenore massimo complessivo di veleno paralizzante (PSP) nelle parti commestibili degli animali di cui all'art. 1 (corpo intero o parti consumabili separatamente) e' fissato a 800 microgrammi di equivalente Saxitossina/Kg, utilizzando il metodo di analisi biologico - se del caso associato ad un metodo chimico di ricerca delle saxitossine - o qualsiasi altro metodo riconosciuto secondo la procedura comunitaria. Il metodo di analisi e' riportato in allegato. In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento deve essere il test sul topo. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Salute, foglio n. 314