PARTE I
   1. Generalita'
   L'articolo  3 del Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n.374 (di
seguito:   "D.  Lgs.  n.374  del  1999)  stabilisce  che  l'esercizio
professionale  nei  confronti  del pubblico dell'agenzia in attivita'
finanziaria  e' riservato ai soggetti iscritti in un Elenco istituito
presso l'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC).
   Nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre
2001,  n.  485  (di  seguito: "Regolamento"), secondo quanto previsto
nello stesso articolo 3 del D. Lgs. n.374 del 1999, viene specificato
il  contenuto  dell'agenzia  in  attivita' finanziaria esercitata nei
confronti   del   pubblico,   sono   stabilite   le   condizioni   di
compatibilita'  con  lo  svolgimento, da parte degli agenti, di altre
attivita'  professionali, viene disciplinato l'esercizio dell'agenzia
in  attivita' finanziaria nel territorio della Repubblica da parte di
soggetti  aventi sede legale all'estero e, infine, vengono indicati i
requisiti  patrimoniali  e  di forma giuridica per i soggetti diversi
dalle persone fisiche.
   Il  presente  Provvedimento  e' adottato ai sensi dell'articolo 3,
comma  7,  del D. Lgs. n.374 del 1999 e dell'articolo 3, comma 5, del
Regolamento.  In  esso  vengono indicati la procedura e i termini per
l'iscrizione  nell'Elenco  degli agenti in attivita' finanziaria, per
la  cancellazione e ogni ulteriore comunicazione, nonche' le forme di
pubblicita' dell'Elenco.
   2. Ambito di applicazione
   A  mente  dell'articolo  2 del Regolamento, esercita nei confronti
del  pubblico  l'attivita'  di  agente in attivita' finanziaria ed e'
conseguentemente  tenuto  a  iscriversi nel relativo elenco chi viene
stabilmente incaricato da uno o piu' intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale o in quello speciale previsti dagli articoli 106
e  107  del  Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 (di seguito:
"Testo   unico   bancario")  di  promuovere  e  concludere  contratti
riconducibili  all'esercizio  delle  attivita'  finanziarie  previste
dall'articolo  106, comma 1, dello stesso Testo Unico, senza disporre
di  autonomia  nella  fissazione  dei prezzi e delle altre condizioni
contrattuali.
   Possono  iscriversi nell'Elenco le persone fisiche, le societa' ed
i  soggetti,  diversi  dalle  persone  fisiche,  aventi  sede  legale
all'estero  in  possesso dei requisiti previsti nel D. Lgs. n.374 del
1999 e nel Regolamento.
   In relazione alla previsione dell'articolo 3, comma 5, del D. Lgs.
n.374    del   1999,   nell'incarico   conferito   dall'intermediario
finanziario   a   persone  giuridiche  devono  essere  specificati  i
nominativi delle persone fisiche per mezzo delle quali l'attivita' di
agenzia viene svolta.
   Le  attivita'  finanziarie  previste  nell'articolo  106 del Testo
Unico  bancario,  il  cui  svolgimento e' riservato agli intermediari
iscritti nell'Elenco generale o in quello speciale citati, sono:
   - la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
   - l'assunzione di partecipazioni;
   -  la  prestazione  di  servizi  di  pagamento, in cui e' compresa
l'attivita'  di  incasso  e  trasferimento di fondi (cosiddetto money
transfer);
   - l'intermediazione in cambi.
   Il   contenuto  di  tali  attivita'  e'  specificato  nel  Decreto
ministeriale 6 luglio 1994, emanato ai sensi dell'articolo 106, comma
4,  lettera  a), del Testo Unico bancario, e successive modificazioni
ed integrazioni.
   Secondo  l'articolo  2,  comma  2,  del  Regolamento, non svolgono
agenzia   in   attivita'  finanziaria  e,  dunque,  non  sono  tenuti
all'iscrizione nell'Elenco:
   a)  coloro che distribuiscono carte di pagamento, emesse e gestite
dagli intermediari a cio' autorizzati;
   b)  i  fornitori  di  beni  e  servizi che promuovono e concludono
contratti   compresi   nell'esercizio   delle  attivita'  finanziarie
previste  dall'articolo  106,  comma  1,  del  Testo  Unico  bancario
unicamente  per  l'acquisto  di  propri  beni e servizi sulla base di
apposite  convenzioni  stipulate con intermediari finanziari iscritti
nell'Elenco generale o in quello speciale.
   3. Altre attivita' esercitabili
   I   soggetti   iscritti   nell'Elenco  possono  esercitare,  oltre
all'agenzia    in   attivita'   finanziaria,   unicamente   attivita'
strumentali  e  connesse  e  attivita'  compatibili  (articolo  5 del
Regolamento).
   E'   strumentale   l'attivita'   che   ha  rilievo  esclusivamente
ausiliario  a  quella  di agenzia; e' connessa l'attivita' accessoria
che consente di sviluppare l'attivita' di agenzia.
   Sono compatibili con l'agenzia in attivita' finanziaria:
   a) l'attivita' di agenzia per la promozione di contratti stipulati
da  banche nell'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 106,
comma  1,  del  Testo  Unico  bancario,  in conformita' alle norme di
settore applicabili;
   b)  altre  attivita'  professionali  per  le  quali  sia richiesta
l'iscrizione  in  altri  elenchi,  albi  o  ruoli tenuti da pubbliche
autorita', ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio
di ciascuna.
   Le  limitazioni  in considerazione non si applicano agli agenti in
attivita'  finanziaria  che  offrono  esclusivamente  il  servizio di
pagamento  consistente  nel  trasferimento  di  fondi  attraverso  la
raccolta  e  la  consegna  delle  disponibilita' da trasferire (money
transfer)  i quali, dunque, possono svolgere altre attivita', oltre a
quella di agenzia, senza specifiche limitazioni.
   Limitatamente  all'attivita'  di  mediazione creditizia esercitata
congiuntamente a quella di agenzia in attivita' finanziaria, essa non
puo'  avere  ad  oggetto  contratti  di finanziamento riferibili allo
stesso intermediario dal quale si e' ricevuto l'incarico di agenzia.
   4. Norme applicabili
   Agli agenti in attivita' finanziaria si applicano, in particolare,
le seguenti disposizioni:
   -  gli  articoli  108  e  109  del  Testo  Unico bancario, recanti
disciplina  in  materia  di  requisiti  di  onorabilita',  cosi' come
attuati  dai  Decreti  del  Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica n.516 e n.517 del 30 dicembre 1998;
   -  l'articolo  3,  comma  4,  del  Regolamento,  che condiziona la
permanenza   dell'iscrizione  nell'Elenco  all'effettivo  svolgimento
dell'agenzia in attivita' finanziaria;
   -  l'articolo  3, comma 5, del D. Lgs. n.374 del 1999, che prevede
che gli agenti in attivita' finanziaria diversi dalle persone fisiche
svolgano  la  propria  attivita'  per  il  tramite di persone fisiche
iscritte nell'Elenco;
   -  l'articolo  3,  comma 6, del D. Lgs. n.374 del 1999, secondo il
quale  l'UIC  esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'Elenco
per  verificare  l'osservanza  delle  disposizioni applicabili e puo'
richiedere  la  comunicazione  di dati e notizie e la trasmissione di
dati e documenti;
   - l'articolo 3, comma 8, del D. Lgs. n.374 del 1999, a termini del
quale   il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  su  proposta
dell'UIC,  dispone  la cancellazione dall'Elenco per gravi violazioni
di  norme  di  legge, del D. Lgs. n.374 del 1999 o delle disposizioni
emanate ai sensi di esso;
   -  l'articolo  3,  comma  8, del D. Lgs. n.374 del 1999 e l'art.6,
commi  3,  4  e  5,  del  Regolamento, relativi ai presupposti e alla
procedura per la sospensione dall'elenco.
   4.1 Obblighi antiriciclaggio
   Agli  agenti in attivita' finanziaria si applicano le disposizioni
in  materia  di  antiriciclaggio contenute nel D. Lgs. n.374 del 1999
recanti, in particolare:
   - obblighi di identificazione e registrazione della clientela;
   -  obbligo  di  segnalazione  all'UIC  delle  operazioni  sospette
rilevate nel corso dell'attivita'.
   Le  modalita'  dell'identificazione e della registrazione, nonche'
le linee di indirizzo per l'individuazione delle operazioni sospette,
sono  indicate nel regolamento ministeriale previsto dall'articolo 4,
comma 8, del D. Lgs. n.374 del 1999.
   Ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 1, del D. Lgs. n.374 del 1999,
inoltre,  l'UIC,  ai  fini  dell'analisi  dei flussi finanziari, puo'
indicare  i  dati registrati ai sensi dell'art.4 dello stesso D. Lgs.
n.374  del  1999  che  devono  essere  comunicati  periodicamente  ed
accedere direttamente ai dati stessi.
                              PARTE II
   1. Iscrizione
   Possono iscriversi nell'Elenco:
   a)   le   persone  fisiche  in  possesso  dei  requisiti  previsti
nell'articolo 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n.374 del 1999;
   b) le societa' in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3,
comma 3, lettera b), del D. Lgs. n.374 del 1999;
   c)  i  soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale
in  uno Stato estero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
4 del Regolamento.
   Entro  il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda
di iscrizione l'UIC provvede, sulla base delle informazioni fornite e
della  documentazione  eventualmente  prodotta, all'iscrizione ovvero
nega   l'iscrizione   stessa   con  provvedimento  motivato,  dandone
comunicazione al soggetto istante.
   Il  termine  indicato  e'  sospeso  qualora l'UIC chieda ulteriori
informazioni  a integrazione della documentazione prodotta e riprende
a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste.
   Decorso il termine indicato, la domanda deve ritenersi accolta.
   2. Istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione.
   2.1. Persone fisiche
   a)   La   domanda   di   iscrizione   e'   presentata  avvalendosi
dell'allegato  modello  UIC/AG  -  A  che  forma parte integrante del
presente   Provvedimento1.   Ad   esso  deve  essere  allegata  copia
fotostatica  di  documento  di  identita' del sottoscrittore, nonche'
l'informativa   sul   trattamento   dei   dati   personali   prevista
dall'articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996, n.675.
   La persona fisica indica nella domanda di iscrizione i propri dati
identificativi:  il  cognome  e  il  nome;  il comune ovvero lo Stato
estero di nascita; la data di nascita; il sesso (M per maschio, F per
femmina); il codice fiscale; la cittadinanza; il domicilio in Italia;
ove   disponibili,  il  numero  di  telefono,  il  numero  di  fax  e
l'indirizzo di posta elettronica.
   b) Nella domanda di iscrizione la persona fisica deve dichiarare:
   1.   che   l'attivita'   di   agenzia   sara'  svolta  secondo  le
caratteristiche indicate nell'articolo 2, comma 1, del Regolamento;
   2.  di non aver riportato, in Italia o all'estero, condanne penali
con  sentenza  irrevocabile rilevanti ai sensi dell'art.109 del Testo
unico bancario e delle relative disposizioni applicative;
   3.  di  non  essere destinataria, con provvedimento definitivo, di
misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
o  della  legge  31  maggio  1965,  n.575,  salvi  gli  effetti della
riabilitazione;
   4.  l'eventuale  esistenza  di  decreti  di rinvio a giudizio o di
sentenze   di  condanna  non  definitive  pronunciate  nei  confronti
dell'interessato  per  uno  dei  reati che, se accertati con sentenza
irrevocabile,  comportano  la  perdita dei requisiti di onorabilita',
nonche'  l'eventuale  applicazione, con provvedimento non definitivo,
di  una  misura  di  prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965,
n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
   5. il titolo di studio posseduto;
   6.  la  sussistenza  delle condizioni previste dall'articolo 5 del
Regolamento.
   c)  Ad  integrazione  della  domanda di iscrizione e per finalita'
conoscitive dell'UIC va inoltre indicato:
   1. l'ambito territoriale di svolgimento dell'attivita' (nazionale;
regionale; provinciale; comunale);
   2.  le  attivita'  finanziarie  per  le  quali si intende svolgere
l'attivita' di agenzia;
   3.  l'intermediario  preponente, specificando la ragione sociale e
il codice fiscale.
   Con  riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte
da ordinamenti stranieri la valutazione dei requisiti di onorabilita'
e'   effettuata   sulla   base  di  una  valutazione  di  equivalenza
sostanziale.
   2.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche
   a)   La   domanda   di   iscrizione   e'   presentata  avvalendosi
dell'allegato  modello  UIC/AG  -  B  che  forma parte integrante del
presente  Provvedimento2.  Ad  esso  deve  essere  allegata  la copia
fotostatica  del  documento  di identita' del sottoscrittore, nonche'
l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'art.10
della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
   Possono   iscriversi  nell'Elenco  le  societa'  in  possesso  dei
requisiti  patrimoniali  e  di  forma  giuridica  previsti nel Codice
Civile  e  le  stabili  organizzazioni in Italia di soggetti, diversi
dalle persone fisiche, aventi sede legale in uno Stato estero.
   Per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti aventi la sede
legale  in  paesi  extracomunitari  l'iscrizione  e'  subordinata  al
riscontro  dell'adeguamento  del  paese di origine ai principi e alla
cautele  espressi  nelle  Raccomandazioni emesse dal Gruppo di Azione
Finanziaria Internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro
di provenienza illecita.
   Nella domanda d'iscrizione devono essere indicati la denominazione
o  la  ragione  sociale,  la  natura  giuridica,  secondo la codifica
riportata nella tabella allegata al presente Provvedimento, il codice
fiscale ed il numero di iscrizione nel Registro delle imprese.
   In  relazione  alla  sede  legale di soggetto italiano ovvero alla
stabile  organizzazione  in  Italia  di  soggetto  avente sede legale
all'estero,  devono  essere  riportate  le  informazioni  relative a:
indirizzo,  CAP,  comune,  provincia;  ove  disponibili, il numero di
telefono,  il  numero  di  fax  e l'indirizzo di posta elettronica. I
soggetti  esteri  devono  indicare lo Stato in cui e' ubicata la sede
legale.
   In  relazione al legale rappresentante, devono essere indicati: il
cognome,  il nome, il comune o lo Stato estero di nascita, la data di
nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale.
   Deve  altresi'  risultare  con  chiarezza  che  l'oggetto  sociale
prevede   l'esercizio   dell'agenzia  in  attivita'  finanziaria.  Ad
eccezione  dei  soggetti  che  intendono  offrire  esclusivamente  il
servizio   di   pagamento  consistente  nel  trasferimento  di  fondi
attraverso   la  raccolta  e  la  consegna  delle  disponibilita'  da
trasferire,  l'oggetto  sociale  non  puo'  prevedere  lo svolgimento
congiunto di attivita' diverse da quelle indicate nell'articolo 5 del
Regolamento.
   Deve essere, altresi', allegato l'elenco dei soggetti che svolgono
funzioni   comunque   denominate   di  amministrazione,  direzione  e
controllo,  dei  partecipanti  al  capitale,  nonche'  l'attestazione
relativa all'oggetto sociale.
   b) Nella domanda di iscrizione deve essere attestato:
   1.   che   l'attivita'   di   agenzia   sara'  svolta  secondo  le
caratteristiche indicate nell'articolo 2, comma 1, del Regolamento;
   2.  la  sussistenza  delle condizioni previste nell'articolo 5 del
Regolamento;
   3.  gli  agenti in attivita' finanziaria persone fisiche per mezzo
dei quali si intende svolgere l'attivita'.
   Visto  l'art.3,  comma  3,  lett. b), n. 2), del D. Lgs. n.374 del
1999, nonche' i Decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn.516 e 517:
   -   i  soggetti  che  svolgono  funzioni  comunque  denominate  di
amministrazione,  direzione  e  controllo  di  societa'  italiane o i
soggetti  che  svolgono  funzioni comunque denominate di direzione di
stabili organizzazioni di soggetti esteri, devono rilasciare apposite
dichiarazioni,   utilizzando  la  modulistica  all'uopo  predisposta,
relative  al  possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dalla
legge;
   - per quanto riguarda l'onorabilita' dei partecipanti al capitale,
le  relative dichiarazioni dovranno essere rilasciate, utilizzando la
modulistica appositamente predisposta:
   a)  con  riferimento  alle  societa'  per  azioni,  dai  soci  che
possiedono  una  partecipazione  in  misura  superiore al 5 per cento
delle  azioni  con  diritto  a voto (art.1, comma 1, D.M. 30 dicembre
1998, n. 517)e comunque dai soci che esercitano il controllo ai sensi
dell'art.23 del Testo Unico bancario;
   b)  con  riferimento  alle altre tipologie di societa', da tutti i
soci non amministratori.
   c)  Ad  integrazione  della  domanda di iscrizione e per finalita'
conoscitive dell'UIC va inoltre indicato:
   1.  il capitale sociale sottoscritto e versato o l'eventuale fondo
di dotazione versato in Italia dalla stabile organizzazione;
   2. l'ambito territoriale di svolgimento dell'attivita' (nazionale;
regionale; provinciale; comunale);
   3.  le  attivita'  finanziarie  per  le  quali si intende svolgere
l'attivita' di agenzia;
   4.  l'intermediario  preponente, specificando la ragione sociale e
il codice fiscale;
   5. l'esistenza di sedi secondarie, con indicazione dell'indirizzo,
del CAP, del comune e della provincia di ciascuna di esse.
   La  domanda  di iscrizione puo' essere corredata da documentazione
comprovante  le  informazioni richieste (esempio: certificato storico
della Camera di Commercio, atto costitutivo, bilancio d'esercizio).
   3. Comunicazioni
   3.1. Persone fisiche
   Le persone fisiche iscritte devono comunicare all'UIC, avvalendosi
dell'allegato  modello  UIC/AG  - VAR - A, che forma parte integrante
del   presente   Provvedimento,   il  venir  meno  dei  requisiti  di
onorabilita'  nonche'  ogni  variazione delle informazioni fornite in
sede di iscrizione in elenco.
   La  comunicazione  deve  essere effettuata entro trenta giorni dal
momento  in cui si verifica la variazione oggetto della comunicazione
stessa.
   3.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche
   Il  legale  rappresentante  della  societa'  ovvero  della stabile
organizzazione  in Italia di soggetto estero deve comunicare all'UIC,
avvalendosi  dell'allegato  modello UIC/AG - VAR - B, che forma parte
integrante   del   presente   Provvedimento,  ogni  variazione  delle
informazioni fornite in sede di iscrizione in elenco.
   La  comunicazione  deve  essere effettuata entro trenta giorni dal
momento  in cui si verifica la variazione oggetto della comunicazione
stessa.
   Per  le  comunicazioni  relative  alla  perdita  dei  requisiti di
onorabilita'  si  applicano le disposizioni contenute nella Parte III
del presente Provvedimento.
   3.3. Comunicazione di effettivo svolgimento dell'attivita'
   Entro  un  anno  dall'iscrizione  in  elenco  i  soggetti iscritti
trasmettono  all'UIC, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento,
dichiarazione  di  effettivo  svolgimento  dell'attivita' di agenzia,
avvalendosi  dell'allegato modello UIC/AG - VIG, indicando la ragione
sociale ed il codice fiscale degli intermediari preponenti.
   Entro  il  30  marzo  di ogni anno successivo, i soggetti iscritti
nell'elenco presentano all'UIC una dichiarazione, redatta avvalendosi
dell'allegato  modello  UIC/AG  -  VIG,  nella  quale  attestano  che
l'agenzia  in  attivita'  finanziaria  viene  effettivamente  svolta,
indicando  la ragione sociale ed il codice fiscale degli intermediari
preponenti.
   Limitatamente   alle  persone  fisiche  che  svolgono  l'attivita'
conformemente  a  quanto  previsto  nell'art.3,  comma 5, del D. Lgs.
n.374  del  1999,  la  predetta attestazione deve indicare la ragione
sociale  ed  il  codice  fiscale  delle societa' iscritte nell'ambito
delle quali esse operano.
   4.  Contenuto  e pubblicita' dell'Elenco degli agenti in attivita'
finanziaria
   L'Elenco   degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  contiene  le
seguenti indicazioni:
   *  cognome,  nome  ovvero  denominazione  o  ragione sociale degli
agenti in attivita' finanziaria;
   *  indirizzo  del  domicilio  ovvero della sede legale, della sede
amministrativa e delle sedi secondarie;
   * data di iscrizione.
   L'Elenco  degli  agenti  in attivita' finanziaria viene pubblicato
sul sito Internet dell'UIC (www.uic.it).
                              PARTE III
   1. Requisiti di onorabilita'
   Gli  agenti  in attivita' finanziaria devono possedere i requisiti
di onorabilita' indicati, ai sensi degli articoli 108 e 109 del Testo
Unico  bancario,  dai Decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn.516 e 517.
   Tali requisiti devono essere posseduti:
   a)  dagli  agenti in attivita' finanziaria che operano in qualita'
di persone fisiche;
   b)   dai   soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione  e  controllo  presso  le  societa' italiane che esercitano
l'agenzia in attivita' finanziaria;
   c)  dai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di direzione presso le
stabili  organizzazioni  in  Italia di soggetti esteri che esercitano
l'agenzia in attivita' finanziaria;
   d)   dai   partecipanti  al  capitale  di  societa'  italiane  che
esercitano  l'agenzia  in  attivita'  finanziaria.  Rilevano anche le
partecipazioni  detenute  per  il  tramite  di  societa' controllate,
societa' fiduciarie o per interposta persona.
   Nel caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera d)
sia una societa' o un ente, i requisiti di onorabilita' devono essere
posseduti   dai   soggetti   che   svolgono   in   essi  funzioni  di
amministrazione.
   2. Procedura per la verifica dei requisiti
   Entro  il 30 marzo di ogni anno le persone fisiche iscritte ovvero
il legale rappresentante delle societa' iscritte attestano all'UIC la
permanenza dei requisiti di onorabilita' attraverso il modello UIC/AG
- VIG, che forma parte integrante del presente provvedimento.
   La   responsabilita'   della  verifica  della  esistenza  e  della
permanenza  dei requisiti di onorabilita' e' rimessa, per le societa'
e   le   stabili   organizzazioni   di  soggetti  esteri,  all'organo
amministrativo,  che  vi procede ai sensi dell'articolo 109 del Testo
Unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione.
   La  verifica  dei requisiti in questione deve essere effettuata in
occasione  della  nomina  di  nuovi esponenti ovvero dell'acquisto di
partecipazioni  o  quote  da  parte  di nuovi soggetti e comunque con
cadenza  almeno annuale. Al modello UIC/AG - VIG deve essere allegata
copia del verbale illustrativo della verifica compiuta.
   Tra  le  tipologie  di  documenti  che  possono  essere  presi  in
considerazione  nell'effettuazione  della  verifica  dei requisiti di
onorabilita' si indicano, a titolo esemplificativo:
   * il certificato generale del casellario giudiziale;
   * il certificato dei carichi pendenti;
   *   le   evidenze  del  pubblico  registro  dei  falliti  previsto
dall'articolo 50 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;
   * altre attestazioni rilasciate da Autorita' di pubblica sicurezza
in relazione a specifiche fattispecie di reato;
   * dichiarazione dell'interessato in ordine alla presenza o meno di
circostanze che fanno venir meno il requisito dell'onorabilita'.
   3. Sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilita'
   a)  La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo
alle  persone fisiche iscritte e' causa di cancellazione dall'Elenco.
Essa  deve  essere  comunicata  all'UIC  entro  trenta  giorni con il
modello UIC/AG - VAR - A.
   b)  La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo
a  taluno  dei  soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di
amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  societa'  italiane
iscritte nell'elenco comporta la decadenza dalla carica.
   La  mancanza  sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo a
taluno  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni comunque denominate di
direzione  presso stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri
iscritte nell'elenco comporta la decadenza dalla carica.
   La  decadenza  e'  dichiarata  dall'organo amministrativo ai sensi
delle  disposizioni  contenute  nell'articolo  109  del  Testo  Unico
bancario  e  delle  relative disposizioni di attuazione. La decadenza
dalla  carica  deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con
il modello UIC/AG - VAR - B.
   c)  La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo
a taluno dei partecipanti
   al   capitale   delle   societa'   iscritte  nell'Elenco  comporta
l'applicazione  delle  disposizioni contenute nell'articolo 108 dello
stesso  Testo Unico e nelle relative disposizioni di attuazione. Tale
circostanza deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il
modello UIC/AG - VAR - B.
   Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni, effettuate ai sensi
dell'articolo  108,  comma 3, del Testo Unico bancario a motivo della
mancanza  dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale,
sono immediatamente comunicate all'UIC.
                              PARTE IV
   1. Cancellazione e sospensione
   1.1. Procedura di cancellazione su istanza della parte
   La    domanda   di   cancellazione   e'   effettuata   avvalendosi
dell'allegato  modello  UIC/AG  - CAN, che forma parte integrante del
presente  Provvedimento,  sottoscritta  dall'interessato o dal legale
rappresentante  (ovvero,  nei  casi previsti nel successivo punto c),
dal liquidatore o dal curatore fallimentare).
   La  cancellazione dall'Elenco puo' essere richiesta, su istanza di
parte, nelle seguenti ipotesi:
   a)   cessazione   dello   svolgimento  dell'agenzia  in  attivita'
finanziaria;
   b) cessazione totale dell'attivita', con conseguente cancellazione
dal registro delle imprese o trasformazioni societarie, come cessione
ad altro soggetto, fusioni e incorporazioni, che comunque determinino
il venir meno del soggetto iscritto;
   c)  adozione  di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi
di assoggettamento alle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo
1942, n.267.
   La   domanda   di   cancellazione   puo'   essere   corredata   da
documentazione   comprovante   le   motivazioni  della  cancellazione
richiesta.
   1.2. Procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 3, comma 8,
del D. Lgs. n. 374 del 1999
   Qualora  siano riscontrate gravi violazioni di legge, di norme del
D. Lgs. n.374 del 1999 o delle disposizioni emanate ai sensi di esso,
l'UIC contesta gli addebiti all'interessato.
   Entro   trenta  giorni  dalla  contestazione,  l'interessato  puo'
presentare deduzioni.
   Valutate   le   eventuali   deduzioni,   l'UIC  puo'  proporre  la
cancellazione  al  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  che la
dispone con provvedimento motivato.
   1.3. Sospensione
   Nel Regolamento sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 3, comma
8,  del  D.  Lgs. n.374 del 1999, due ipotesi nelle quali puo' essere
disposta la sospensione cautelare dall'Elenco:
   1)  a seguito della contestazione di gravi violazioni di legge, di
norme  del  D.  Lgs.  n.374  del 1999 o delle disposizioni emanate ai
sensi di esso, nel corso del procedimento di cancellazione;
   2)  per  le  sole  persone  fisiche, qualora sia emesso decreto di
rinvio  a  giudizio  per uno dei reati che, se accertato con sentenza
irrevocabile,  comporta  la  perdita  dei  requisiti di onorabilita',
ovvero qualora sia stata applicata, con provvedimento non definitivo,
una  misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575
e successive modificazione e integrazioni.
   La   sospensione   di   cui  al  n.1)  e'  disposta  dal  Ministro
dell'Economia  e  delle Finanze, su proposta dell'UIC, per un periodo
massimo di sessanta giorni. La sospensione di cui al n.2) e' disposta
dal  Ministro  dell'Economia  e  delle Finanze su proposta dell'UIC e
previa comunicazione all'interessato e conserva la sua efficacia fino
alla  definizione del giudizio; essa cessa nel caso in cui sia emessa
sentenza,   anche  se  non  passata  in  giudicato,  di  non  doversi
procedere,   di   assoluzione  o  di  annullamento  della  precedente
condanna,  ancorche'  con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di
revoca della misura di prevenzione.
   L'adozione   del   provvedimento  di  sospensione  viene  proposta
qualora,  sulla base delle informazioni disponibili, vi sia motivo di
ritenere   che  possa  essere  compromesso  il  regolare  svolgimento
dell'attivita'  ovvero  possano continuare o aggravarsi le violazioni
contestate o gli effetti di esse.
   Per   effetto   della   sospensione   e'  inibito  lo  svolgimento
dell'attivita' di agenzia.
   1.4  Cancellazione  d'ufficio  per  cessazione  dell'attivita'  di
agenzia o per accertata inattivita'
   L'UIC  dispone  d'ufficio  la  cancellazione  in caso di accertata
inattivita'  protrattasi  per  oltre  un  anno  e nel caso di mancata
presentazione    della   dichiarazione   di   effettivo   svolgimento
dell'agenzia  in  attivita'  finanziaria,  ai  sensi dell'articolo 3,
comma 4, del Regolamento.
                               PARTE V
   1. Disposizioni in materia di rapporti con l'intermediario
   Nell'espletamento  della  loro  attivita', gli agenti osservano le
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio
dell'attivita'  finanziaria  dell'intermediario  per  conto del quale
operano e, pertanto, forniscono agli intermediari preponenti tutte le
informazioni  necessarie per consentire a questi ultimi di verificare
la correttezza dell'attivita' svolta.
   2. Disposizioni in materia di rapporti con la clientela
   L'agente  in  attivita' finanziaria, al momento del primo contatto
con i potenziali clienti:
   -  deve  documentare  la  propria  qualita'  di  soggetto iscritto
nell'Elenco  previsto  dall'articolo  3  del  D. Lgs. n.374 del 1999,
indicando il numero di iscrizione;
   -  deve indicare l'intermediario per conto del quale opera, con il
relativo  numero  di  iscrizione  nell'Elenco  generale o nell'Elenco
speciale previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo Unico bancario;
   - deve consegnare, ove richiesto, copia del contratto con il quale
gli e' stato conferito l'incarico di agenzia e dell'eventuale procura
per la sottoscrizione dei contratti.
   3.  Ritiro  dalla  circolazione  e  trasmissione delle banconote e
delle monete in euro sospette di falsita'
   Secondo  quanto  previsto  nell'articolo  8 del Decreto - Legge 25
settembre  2001,  n.350 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23
novembre 2001, n.409, e nel Provvedimento della Banca d'Italia del 21
gennaio  2002  gli agenti in attivita' finanziaria hanno l'obbligo di
ritirare  dalla  circolazione  le banconote e le monete metalliche in
euro   sospette   di   falsita'  e  di  trasmetterle  senza  indugio,
rispettivamente,  alla  Banca  d'Italia  e all'Istituto Poligrafico e
Zecca  dello  Stato;  nei  casi  di ritiro dovra' essere compilato un
verbale avvalendosi degli appositi moduli e delle istruzioni allegate
al Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002.
   4.  Disposizioni  in  materia  di  documentazione amministrativa e
trattamento dei dati personali
   Le  dichiarazioni previste nel presente Provvedimento sono rese ai
sensi  del  Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445,  recante  il  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative e
regolamentari   in   materia   di  documentazione  amministrativa.  I
cittadini   di   altri  Stati  possono  utilizzare  le  dichiarazioni
sostitutive  previste  dagli articoli 46 e 47 del citato Testo Unico,
nei limiti stabiliti dall'articolo 3 del medesimo provvedimento.
   Si  rammenta che, ai sensi dell'art.71 del richiamato Testo Unico,
e'  prevista  l'effettuazione di idonei controlli delle dichiarazioni
sostitutive rese, da effettuarsi anche a campione, nonche' in tutti i
casi  in  cui  sorgono  fondati dubbi sulla veridicita' delle stesse.
Inoltre, ai sensi dell'art.76
   del  Testo  Unico  citato,  le  dichiarazioni mendaci, la falsita'
negli  atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verita' sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali
in  materia  e  puo'  essere  pronunciata  la  decadenza dai benefici
eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla base di
dichiarazioni non veritiere.
   L'UIC si riserva di predisporre strumenti software di "data-entry"
per  facilitare  l'effettuazione  delle  comunicazioni  previste  dal
presente Provvedimento.
  Roma, 11 luglio 2002
                                                 Il presidente: FAZIO