IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale
ogni triennio puo' essere adeguata la misura degli onorari fissi,
variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici,
interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n.
352, con il quale e' stata adeguata la misura dei predetti onorari in
relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
dal dicembre 1984 al dicembre 1987;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale e'
stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi da agosto 1988
ad agosto 1994;
Rilevato che non si e' proceduto all'adeguamento degli onorari
fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991,
ne' in quelli successivi, cosi' come non si e' proceduto
all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del
triennio agosto 1994-agosto 1997, ne' in quello successivo;
Considerato che la misura degli onorari predetti non appare piu'
adeguata;
Ritenuta pertanto l'opportunita' di procedere all'adeguamento degli
onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto
1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999;
Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato
che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e' pari a
57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 e' pari a 14,9%;
Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere
effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, si puo' provvedere con decreto
ministeriale;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319,
sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione
e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono
rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa
fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del
centro di responsabilita' "Affari di giustizia", dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno
finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo la normativa
vigente.
Roma, 30 maggio 2002
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti