IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Visto  l'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, recante modifiche
ed  integrazioni  alla  legge  11  febbraio  1971, n. 50 "Norme sulla
navigazione da diporto";
  Vist  il  decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 "Regolamento
di sicurezza per la navigazione da diporto";
  Visto  il  decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 "Regolamento
recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  giugno 1982 "Approvazione del
regolamento  di  sicurezza  per le navi abilitate all'esercizio della
pesca costiera (locale e ravvicinata)";
  Vista  la  legge  2  febbraio  1960, n. 68 "Norme sulla cartografia
ufficiale  dello  Stato  e  sulla  disciplina  della produzione e dei
rilevamenti terrestri e idrografici";
  Visto  l'art.  2  del  decreto  ministeriale  2 luglio 1999, n. 274
"Regolamento  recante modifica delle modalita' di utilizzazione delle
carte  nautiche per le unita' abilitate alla navigazione da diporto e
all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)";
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data  7  novembre  1995 con il quale il comandante generale del Corpo
delle  capitanerie  di  porto  e'  delegato  ad  attuare  i programmi
definiti dal Ministro adottandone i relativi progetti;
  Visto  l'art.  3  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul  riordino  della  legislazione  in materia portuale, e successive
modifiche  ed  integrazioni, che attribuisce la competenza in materia
di  sicurezza  della  navigazione al comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Tenuto  conto  delle indicazioni tecniche dell'Istituto idrografico
della  Marina  militare  inviate con nota n. 15309 in data 19 ottobre
2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "Amministrazione":  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
    b) "ECS"  (Electronic  Chart  System):  un sistema elettronico di
ausilio   alla  navigazione  che  rappresenta,  su  uno  schermo,  la
posizione  della  nave in tempo reale proveniente da uno strumento di
posizionamento,  le  appropriate informazioni nautiche derivate dalle
carte  nautiche ed informazioni nautiche supplementari necessarie per
assistere  il  navigante  nella pianificazione e nella condotta della
navigazione;  quanto  sopra  conformemente  a  quanto richiesto dalla
specifica tecnica allegata al presente decreto.
  Un  ECS,  corredato  da  idonei  sistemi  di back-up, e' idoneo per
soddisfare  i  requisiti  di documentazione nautica prescritti per la
navigazione  da  diporto  e per le navi abilitate all'esercizio della
pesca  costiera  dai regolamenti di sicurezza approvati con i decreti
ministeriali  21  gennaio 1994, n. 232, e 22 giugno 1982 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    c) "ECS  Database":  il database cartografico in formato digitale
utilizzato nell'ambito di un ECS.
  Il   database   deve  contenere  tutte  le  informazioni  nautiche,
contenute  nelle  carte  nautiche,  necessarie  per la condotta della
navigazione  in  sicurezza,  conformemente  a  quanto richiesto dalla
specifica  tecnica allegata al presente decreto. Puo' altresi' essere
integrato  con  informazioni suppletive ottenute da fonti diverse. Il
formato del database deve essere vettoriale;
    d) "Carta  nautica":  un  particolare tipo di mappa o un database
digitale  opportunamente  compilato, dal quale tale mappa puo' essere
derivata,   pubblicata   da   o  sotto  l'autorita'  di  un  istituto
idrografico  di  Stato  o  ente  statale  paritetico e progettata per
soddisfare i requisiti della navigazione marittima.