Art. 3.
                    Requisiti generali degli ECS
  1. Gli ECS devono:
    a) poter  rappresentare su display tutte le informazioni nautiche
ufficiali,   in   forma  cartacea  o  digitale,  necessarie  per  una
navigazione sicura ed efficiente;
    b) permettere  al  navigante  di  svolgere  in maniera adeguata e
tempestiva,  tutte quelle attivita' di pianificazione, condotta della
navigazione  e di posizionamento che normalmente vengono svolte sulla
carta nautica su supporto cartaceo;
    c) essere  in  grado  di  tracciare  in  maniera  continuativa la
posizione dell'imbarcazione;
    d) avere  la stessa affidabilita' della carta nautica su supporto
cartaceo  pubblicata  da  un  istituto  idrografico  di  Stato o ente
statale paritetico;
    e) fornire  opportune  indicazioni  o  allarmi relativamente alle
informazioni    presentate    e    ad    eventuali   malfunzionamenti
dell'apparato;
    f) essere  collegati  ad  un  apparato  che  fornisce  il dato di
posizione in tempo reale. Tale dato di posizione deve essere riferito
al  datum  WGS84 e la sua accuratezza deve essere entro le tolleranze
previste per la navigazione in sicurezza. Resta nella responsabilita'
del  conduttore la conoscenza delle tolleranze ed il corretto impiego
dei sistemi di posizionamento.
  2.  Gli  ECS  abbinano  le  informazioni  di navigazione con quelle
cartografiche   tenendo   presente   che   i   moderni   sistemi   di
posizionamento   quali  il  GPS  differenziale  possono  fornire  una
precisione  di  posizionamento superiore a quella che era disponibile
all'epoca  dell'esecuzione  dei  rilievi  dai quali la carta e' stata
derivata.
  3.  Le  informazioni  cartografiche  visualizzate  dagli ECS devono
contenere  un  indicatore  di  qualita'  (Data quality indicator) che
riporti  l'accuratezza  degli  elementi  cartografici conformemente a
quanto previsto nella specifica tecnica allegata al presente decreto.
Tale  informazione,  in  combinazione  con  l'accuratezza offerta dal
sistema  di  posizionamento  in  uso, deve permettere al navigante di
valutare l'accuratezza complessiva delle informazioni impiegate e, di
conseguenza, la distanza di sicurezza dai pericoli.