Art. 4.
                     Sistemi di backup degli ECS
  1.  Deve  esistere  a  bordo un idoneo sistema di backup al fine di
garantire,  in  caso d'avaria al sistema principale ECS, di portare a
termine la navigazione in condizioni di sicurezza.
  Tale sistema deve essere costituito da:
    a) un  altro  sistema della stessa classe o di classe inferiore a
quello principale;
oppure
    b) un  appropriato  portafoglio  di  carte  nautiche  su supporto
cartaceo  a  scala 1:250.000 o maggiore in relazione alla navigazione
che si vuole intraprendere.