Art. 5.
                     Requisiti tecnici degli ECS
  1.  Gli  ECS  e  gli  ECS Database devono possedere i requisiti, le
caratteristiche  e  gli  standard  stabiliti  dalla specifica tecnica
allegata al presente decreto.
  2.  Gli  ECS conformi alla specifica indicata al comma 1, corredati
da  idonei sistemi di backup, soddisfano gli obblighi di dotazioni di
carte  nautiche previsti dai decreti ministeriali 21 gennaio 1994, n.
232,  per  la  navigazione  da diporto, e 22 giugno 1982, per le navi
abilitate all'esercizio della pesca costiera.