Art. 6. Dichiarazione di conformita' degli ECS 1. La conformita' del singolo ECS e dell'ECS Database alle prescrizioni del presente decreto e' attestata dal fabbricante o, in caso di fabbricazione estera, dal rappresentante italiano del fabbricante o dall'importatore, apponendo su ogni singola apparecchiatura per l'ECS e su ogni singolo supporto per l'ECS Database, in modo indelebile e chiaramente leggibile, una apposita dicitura attestante che il prodotto e' conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto e dalla specifica tecnica allegata allo stesso decreto nonche' indicando il nome della ditta e la sede del fabbricante ovvero del suo rappresentante o importatore. 2. L'amministrazione puo' effettuare controlli a campione sulle apparecchiature ECS e sugli ECS Database posti in commercio al fine di verificarne la rispondenza alle disposizioni del presente decreto. A tate scopo l'amministrazione si avvale dell'Istituto idrografico della Marina. Roma, 10 luglio 2002 Il comandante generale: Sicurezza