Art. 6.
               Dichiarazione di conformita' degli ECS
  1.  La  conformita'  del  singolo  ECS  e  dell'ECS  Database  alle
prescrizioni  del presente decreto e' attestata dal fabbricante o, in
caso   di  fabbricazione  estera,  dal  rappresentante  italiano  del
fabbricante   o   dall'importatore,   apponendo   su   ogni   singola
apparecchiatura  per  l'ECS  e  su  ogni  singolo  supporto per l'ECS
Database,  in  modo  indelebile e chiaramente leggibile, una apposita
dicitura   attestante  che  il  prodotto  e'  conforme  ai  requisiti
stabiliti  dal  presente  decreto  e dalla specifica tecnica allegata
allo  stesso  decreto nonche' indicando il nome della ditta e la sede
del fabbricante ovvero del suo rappresentante o importatore.
  2.  L'amministrazione  puo'  effettuare  controlli a campione sulle
apparecchiature  ECS  e sugli ECS Database posti in commercio al fine
di verificarne la rispondenza alle disposizioni del presente decreto.
A  tate  scopo  l'amministrazione si avvale dell'Istituto idrografico
della Marina.
    Roma, 10 luglio 2002
                                    Il comandante generale: Sicurezza