IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  99  del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con   regio   decreto   27   luglio   1934,  n.  1265,  e  successive
modificazioni,  che  individua  le  prestazioni  sanitarie soggette a
vigilanza, rese alla persona nell'esercizio delle prestazioni ed arti
sanitarie;
  Visto l'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972, n. 633, come modificato dall'art. 36, comma 9, del
decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito nella legge 29
ottobre  1993,  n.  427,  concernente  le  prestazioni  sanitarie  di
diagnosi,cura   e   riabilitazione  esenti  dall'imposta  sul  valore
aggiunto (I.V.A.), che, da un lato, ha specificato che le prestazioni
sanitarie  esenti  devono  essere connotate dalla loro finalizzazione
alla  diagnosi,  cura  e  riabilitazione  della  persona,  rese dalle
professioni  e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art.
99  del  testo unico delle leggi sanitarie e, dall'altra, ha ampliato
la  categoria  dei  soggetti  esercenti attivita' sanitaria esente da
determinarsi  con  apposito  decreto  del  Ministro  della sanita' di
concerto con il Ministro delle finanze;
  Visto   l'art.  13  della  direttiva  77/388/CEE  disciplinante  le
esenzioni a favore di alcune attivita' di interesse pubblico;
  Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione
di odontoiatra;
  Visto  il  decreto  interministeriale sanita' - finanze, in data 21
gennaio  1994,  con  il  quale  e'  stata  ampliata  la categoria dei
soggetti esercenti attivita' sanitaria esente;
  Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive   modificazioni,  recante  riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  della  legge 26 febbraio 1999, n. 42,
recante  disposizioni  in  materia  di  professioni sanitarie, che ha
sostituito  in  tutte  le  disposizioni  di  legge,  la denominazione
"professione  sanitaria ausiliaria" con la denominazione "professione
sanitaria";
  Visto  l'art.  4,  commi 1 e 2, della predetta legge n. 42/1999 che
disciplina  l'equipollenza  e  l'equivalenza,  ai fini dell'esercizio
professionale,  dei diplomi e degli attestati conseguiti in base alla
normativa  anteriore a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  10 agosto 2000, n. 251, concernente la disciplina
delle   professioni   sanitarie   infermieristiche,  tecniche,  della
riabilitazione,   della   prevenzione   nonche'   della   professione
ostetrica;
  Visto  il  decreto in data 29 marzo 2001 del Ministro della sanita'
di   concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  concernente  la definizione delle figure
professionali  di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle
fattispecie  previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 della legge 10 agosto
2000, n. 251;
  Ritenuto   di   disciplinare   in   maniera   organica  la  materia
dell'esenzione  dall'I.V.A.  per  le  figure  professionali  indicate
nell'art.  99 del testo unico delle leggi sanitarie e per quelle gia'
individuate  o  che  saranno  individuate  ai  sensi  dell'art. 6 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni;
  Ritenuto  di  confermare  l'esenzione  per  gli operatori sanitari,
indicati  nel  richiamato  decreto  interministeriale  del 21 gennaio
1994,  che  sono  in  possesso  di  titoli  non  ancora  riconosciuti
equivalenti ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 42/1999;
  Ritenuto  di  procedere,  pertanto,  all'abrogazione del richiamato
decreto del 21 gennaio 1994;
  Viste  le  direttive  dell'Unione  europea  in  materia  di  libera
circolazione dei professionisti e degli operatori sanitari;
  Vista   la   legge   8   novembre  1984,  n.  752,  concernente  il
riconoscimento  di  titoli abilitanti all'esercizio delle professioni
sanitarie   ausiliarie,   delle  arti  ausiliarie  delle  professioni
sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia
richiesta la laurea, conseguiti all'estero da cittadini italiani;
  Viste  le  disposizioni  sul  riconoscimento  dei titoli abilitanti
all'esercizio  delle  professioni  sanitarie conseguiti all'estero da
cittadini  extracomunitari  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  ed  al  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, recante norme di attuazione del predetto testo unico;
  Ritenuto di prevedere espressamente la esenzione dall'I.V.A. per le
prestazione  rese  dai  cittadini italiani e stranieri in possesso di
uno  dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria
in  base alle direttive comunitarie, alla citata legge n. 752/1984, e
al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi dell'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, come modificato dall'art. 36,
comma  9,  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella
legge  29  ottobre  1993, n. 427, sono esenti dall'imposta sul valore
aggiunto  (I.V.A.)  le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione
rese   alla  persona,  oltre  che  dagli  esercenti  una  professione
sanitaria  o  un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate
all'art.  99  del  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con
regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, e successive modificazioni,
da:
    a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo;
    b)  gli  esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui
alla legge 24 luglio 1985, n. 409;
    c)   gli  operatori  abilitati  all'esercizio  delle  professioni
elencate  nel  decreto  ministeriale  29  marzo 2001 che eseguono una
prestazione   sanitaria   prevista   dai   decreti   ministeriali  di
individuazione dei rispettivi profili.
  2. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni rese
alla  persona  dai cittadini italiani e stranieri, che esercitano una
delle  professioni  o  arti ausiliarie delle professioni sanitarie di
cui  al  comma  1, in base ai titoli conseguiti nei Paesi dell'Unione
europea, nonche' in base a titoli conseguiti in Paesi extracomunitari
e  riconosciuti  ai  fini dell'esercizio professionale ai sensi della
legge  8  novembre  1984,  n.  752, del decreto legislativo 25 luglio
1998,  n. 286 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.