Art. 2. Requisiti e criteri di ammissibilita' 1. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1257/99, il credito d'imposta e' concesso esclusivamente per imprese agricole: a) la cui redditivita' e' dimostrata mediante una valutazione delle prospettive, sulla base dei criteri definiti nei piani di sviluppo rurale (PSR) delle singole regioni o, per le regioni dell'obiettivo 1, nei programmi operativi regionali (POR); b) che soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; c) il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. 3. Non sono ammessi investimenti il cui obiettivo e' un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario fissate nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dai PSR o POR.