Art. 2.
                Requisiti e criteri di ammissibilita'

  1.  Ai  fini del rispetto delle condizioni previste dal regolamento
(CE)  n. 1257/99, il credito d'imposta e' concesso esclusivamente per
imprese agricole:
    a) la  cui  redditivita'  e'  dimostrata mediante una valutazione
delle  prospettive,  sulla  base  dei  criteri  definiti nei piani di
sviluppo  rurale  (PSR)  delle  singole  regioni  o,  per  le regioni
dell'obiettivo 1, nei programmi operativi regionali (POR);
    b) che  soddisfano  i  requisiti  comunitari minimi in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali;
    c) il   cui   conduttore   possieda   conoscenze   e   competenze
professionali adeguate.
  3.  Non  sono  ammessi  investimenti il cui obiettivo e' un aumento
della  produzione  di  prodotti  che  non trovano sbocchi normali sui
mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione
o  a  limitazioni  del  sostegno comunitario fissate nel quadro delle
organizzazioni  comuni  di mercato, secondo quanto previsto dai PSR o
POR.