Art. 4.
Investimenti  nel  settore della trasformazione e commercializzazione
dei  prodotti  agricoli:  requisiti  dei  beneficiari  e  criteri  di
                           ammissibilita'

  1.  Ai  fini del rispetto delle condizioni previste dal regolamento
(CE)  n.  1257/99, il credito d'imposta e' concesso esclusivamente ad
imprese:
    a) la  cui  redditivita'  e'  dimostrata mediante una valutazione
delle  prospettive,  sulla  base  dei  criteri  definiti nei piani di
sviluppo  rurale  (PSR)  delle  singole  regioni  o,  per  le regioni
dell'obiettivo 1, nei programmi operativi regionali (POR);
    b) che  soddisfano  i  requisiti  comunitari minimi in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali.
  2.  Non  sono  ammessi investimenti finalizzati ad un aumento della
produzione  di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o
che  contravvengono  ad  eventuali  restrizioni  alla  produzione o a
limitazioni   del  sostegno  comunitario  fissate  nel  quadro  delle
organizzazioni  comuni  di mercato, secondo quanto previsto dai POR o
dai PSR.
  3.   Non  sono  inoltre  ammessi  investimenti  che  riguardino  la
fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di
sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari.