Art. 4. Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: requisiti dei beneficiari e criteri di ammissibilita' 1. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1257/99, il credito d'imposta e' concesso esclusivamente ad imprese: a) la cui redditivita' e' dimostrata mediante una valutazione delle prospettive, sulla base dei criteri definiti nei piani di sviluppo rurale (PSR) delle singole regioni o, per le regioni dell'obiettivo 1, nei programmi operativi regionali (POR); b) che soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. 2. Non sono ammessi investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario fissate nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dai POR o dai PSR. 3. Non sono inoltre ammessi investimenti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari.