Art. 6. Verifica della compatibilita' degli aiuti 1. La compatibilita' dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria si intende acquisita nel caso in cui gli investimenti oggetto del credito d'imposta siano gia' stati positivamente valutati da pubbliche amministrazioni o da altri organismi nell'ambito di regimi di aiuto approvati in conformita' con la specifica normativa comunitaria. 2. Possono essere ammesse al credito d'imposta unicamente le spese sostenute per investimenti realizzati in data successiva alla presentazione della domanda all'Agenzia delle entrate e dalla stessa debitamente assentite.