Art. 6.
              Verifica della compatibilita' degli aiuti

  1.  La  compatibilita'  dei  requisiti  dei  richiedenti il credito
d'imposta  con la normativa comunitaria si intende acquisita nel caso
in  cui  gli  investimenti  oggetto  del credito d'imposta siano gia'
stati  positivamente valutati da pubbliche amministrazioni o da altri
organismi nell'ambito di regimi di aiuto approvati in conformita' con
la specifica normativa comunitaria.
  2.  Possono essere ammesse al credito d'imposta unicamente le spese
sostenute   per  investimenti  realizzati  in  data  successiva  alla
presentazione  della domanda all'Agenzia delle entrate e dalla stessa
debitamente assentite.