Art. 8.
                          Relazione annuale

  1.  Al fine di assicurare la presentazione alla Commissione europea
della  relazione  annuale  sull'applicazione  del  presente regime di
aiuti,  le  regioni e le province autonome, entro il 31 marzo di ogni
anno,  trasmettono  al Ministero delle politiche agricole e forestali
l'elenco dei beneficiari ed una relazione sui controlli effettuati.
    Roma, 2 agosto 2002
                                                Il Ministro: Alemanno