Art. 8. Relazione annuale 1. Al fine di assicurare la presentazione alla Commissione europea della relazione annuale sull'applicazione del presente regime di aiuti, le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali l'elenco dei beneficiari ed una relazione sui controlli effettuati. Roma, 2 agosto 2002 Il Ministro: Alemanno