Art. 2.
          Requisiti generali dell'informazione al pubblico

  1.  Tutti  gli elementi di informazione al pubblico di cui all'art.
1,  comma  2, devono essere conformi a quanto riportato nel riassunto
delle  caratteristiche  del  prodotto  di  cui  all'art.  4, comma 1,
lettera  m)  del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n. 119, e
successive  modificazioni  e negli stampati illustrativi approvati ed
allegati  al  decreto  di  autorizzazione all'immissione in commercio
rilasciato dal Ministero della salute.
  2.  La  pubblicita'  deve  favorire  l'uso razionale del medicinale
veterinario,  presentandolo  in  modo  obiettivo, senza esagerarne le
proprieta' e senza indurre in inganno il suo utilizzatore.