Art. 2. Requisiti generali dell'informazione al pubblico 1. Tutti gli elementi di informazione al pubblico di cui all'art. 1, comma 2, devono essere conformi a quanto riportato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all'art. 4, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni e negli stampati illustrativi approvati ed allegati al decreto di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciato dal Ministero della salute. 2. La pubblicita' deve favorire l'uso razionale del medicinale veterinario, presentandolo in modo obiettivo, senza esagerarne le proprieta' e senza indurre in inganno il suo utilizzatore.