Art. 4.
   Contenuti pubblicitari non consentiti e limiti alla pubblicita'

  1.  La  pubblicita'  dei  medicinali  veterinari di cui all'art. 1,
comma 2, non puo' comunque contenere alcun elemento che:
    a)  faccia  apparire  superflui  la  consultazione  di  un medico
veterinario  o  l'intervento  chirurgico, in particolare offrendo una
diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza;
    b)  induca a ritenere che il medicinale veterinario sia innocuo e
dotato di ampio margine di maneggevolezza;
    c)  induca  a  ritenere,  anche  facendo  riferimento  a  dati di
farmacovigilanza,  che il medicinale veterinario sia privo di effetti
collaterali  o  che la sua efficacia sia superiore o pari a quella di
un altro medicinale veterinario;
    d)  induca  a ritenere che il medicinale veterinario sia privo di
rischi  per  la  persona che lo somministra e, nel caso di medicinali
per  uso  esterno, per le persone che vivono a contatto con l'animale
trattato;
    e)  induca  a ritenere che il medicinale veterinario sia privo di
rischi di impatto ambientale;
    f)  induca  a ritenere che la mancanza del medicinale veterinario
possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute
dell'animale;
    g)  comprenda  una raccomandazione di scienziati, di associazioni
scientifiche   o  culturali,  di  operatori  sanitari  o  di  persone
largamente note al pubblico;
    h)  assimili  il  medicinale  veterinario ad un altro prodotto di
consumo;
    i)   induca  a  ritenere  che  la  sicurezza  o  l'efficacia  del
medicinale  veterinario  sia  dovuta  al  fatto  che si tratti di una
sostanza "naturale";
    j) possa indurre ad una errata diagnosi da parte del proprietario
dell'animale;
    k)   faccia   riferimento   in  modo  abusivo,  impressionante  o
ingannevole a certificati di guarigione;
    l)    utilizzi    in    modo    impressionante   ed   ingannevole
rappresentazioni  visive di alterazioni del corpo dell'animale dovute
a malattie o lesioni;
    m)   enfatizzi  che  il  medicinale  veterinario  abbia  ricevuto
un'autorizzazione all'immissione in commercio.
  2. E' vietata la distribuzione al pubblico di medicinali veterinari
a scopo pubblicitario.
  3.  In  pubblicazioni  a stampa, trasmissioni radio-televisive e in
messaggi  non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico,
e'  vietato  menzionare la denominazione di un medicinale veterinario
in  un  contesto  che  possa  favorire  il  consumo  del prodotto. La
violazione   del   divieto  comporta  l'applicazione  della  sanzione
amministrativa da lire diecimilioni a lire sessantamilioni.