Art. 4. Contenuti pubblicitari non consentiti e limiti alla pubblicita' 1. La pubblicita' dei medicinali veterinari di cui all'art. 1, comma 2, non puo' comunque contenere alcun elemento che: a) faccia apparire superflui la consultazione di un medico veterinario o l'intervento chirurgico, in particolare offrendo una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza; b) induca a ritenere che il medicinale veterinario sia innocuo e dotato di ampio margine di maneggevolezza; c) induca a ritenere, anche facendo riferimento a dati di farmacovigilanza, che il medicinale veterinario sia privo di effetti collaterali o che la sua efficacia sia superiore o pari a quella di un altro medicinale veterinario; d) induca a ritenere che il medicinale veterinario sia privo di rischi per la persona che lo somministra e, nel caso di medicinali per uso esterno, per le persone che vivono a contatto con l'animale trattato; e) induca a ritenere che il medicinale veterinario sia privo di rischi di impatto ambientale; f) induca a ritenere che la mancanza del medicinale veterinario possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute dell'animale; g) comprenda una raccomandazione di scienziati, di associazioni scientifiche o culturali, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico; h) assimili il medicinale veterinario ad un altro prodotto di consumo; i) induca a ritenere che la sicurezza o l'efficacia del medicinale veterinario sia dovuta al fatto che si tratti di una sostanza "naturale"; j) possa indurre ad una errata diagnosi da parte del proprietario dell'animale; k) faccia riferimento in modo abusivo, impressionante o ingannevole a certificati di guarigione; l) utilizzi in modo impressionante ed ingannevole rappresentazioni visive di alterazioni del corpo dell'animale dovute a malattie o lesioni; m) enfatizzi che il medicinale veterinario abbia ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. 2. E' vietata la distribuzione al pubblico di medicinali veterinari a scopo pubblicitario. 3. In pubblicazioni a stampa, trasmissioni radio-televisive e in messaggi non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico, e' vietato menzionare la denominazione di un medicinale veterinario in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire diecimilioni a lire sessantamilioni.