Art. 5. Autorizzazione dei messaggi pubblicitari 1. La pubblicita' dei medicinali veterinari di cui all'art. 1, comma 2, e' consentita solo previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute, ad eccezione di quella a mezzo stampa prevista dall'art. 3, comma 2. 2. La domanda di autorizzazione del messaggio pubblicitario di un medicinale veterinario di cui al comma precedente, deve essere presentata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, o da un suo rappresentante, al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione e deve essere corredata dalla copia del messaggio pubblicitario completo in ogni sua parte nonche' dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 luglio 1993 e successive modificazioni, prevista per la pubblicita' sanitaria di specialita' medicinali. 3. Il Ministero della salute rilascia l'autorizzazione del messaggio pubblicitario di cui al comma 1, a seguito del parere favorevole espresso dalla commissione di esperti operante ai sensi dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. 4. Il parere della commissione non e' obbligatorio nei seguenti casi: a) se il messaggio pubblicitario non puo' essere autorizzato, risultando in evidente contrasto con le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, lettera b); b) se il messaggio e' destinato ad essere pubblicato sulla stampa quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a mezzo radiofonico, ed e' stato approvato da un'istituto di autodisciplina formato dalle associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione della pubblicita' dei medicinali riconosciuto dal Ministero della salute; c) se il messaggio costituisce parte di altro gia' autorizzato su parere della commissione. 5. Decorso un anno dal riconoscimento dell'istituto di autodisciplina di cui al comma 4, lettera b), il Ministro della salute, verificata la correttezza delle valutazioni dell'istituto predetto, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, estende la procedura di cui al comma 4, lettera b) ai messaggi pubblicitari televisivi e cinematografici. 6. Nelle ipotesi previste dal comma 4, l'autorizzazione e' negata o concessa con provvedimento del competente ufficio del Ministero della salute entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda; sull'opposizione proposta avverso il diniego concernente una pubblicita' approvata dall'istituto di autodisciplina, il Ministro della salute decide, sentita la commissione di cui al comma 3. In ogni altra ipotesi, l'autorizzazione e' negata o concessa con decreto del Ministro della salute entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. I decreti ed i provvedimenti di diniego sono motivati. 7. Il numero dell'autorizzazione del Ministero della salute deve essere indicato nella pubblicita', tranne che nell'ipotesi di pubblicita' radiofonica.