Art. 5.
              Autorizzazione dei messaggi pubblicitari

  1.  La  pubblicita'  dei  medicinali  veterinari di cui all'art. 1,
comma  2,  e'  consentita  solo  previa autorizzazione rilasciata dal
Ministero  della  salute,  ad  eccezione  di  quella  a  mezzo stampa
prevista dall'art. 3, comma 2.
  2.  La  domanda di autorizzazione del messaggio pubblicitario di un
medicinale  veterinario  di  cui  al  comma  precedente,  deve essere
presentata   dal   titolare   dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio,  o  da  un suo rappresentante, al Ministero della salute -
Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e  della nutrizione e deve essere corredata dalla copia del messaggio
pubblicitario  completo  in  ogni sua parte nonche' dall'attestazione
dell'avvenuto  pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro
della sanita' 19 luglio 1993 e successive modificazioni, prevista per
la pubblicita' sanitaria di specialita' medicinali.
  3.   Il   Ministero  della  salute  rilascia  l'autorizzazione  del
messaggio  pubblicitario  di  cui  al  comma  1, a seguito del parere
favorevole  espresso  dalla  commissione di esperti operante ai sensi
dell'art.  201  del  testo  unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
  4.  Il  parere  della  commissione non e' obbligatorio nei seguenti
casi:
    a) se  il  messaggio  pubblicitario  non puo' essere autorizzato,
risultando  in  evidente contrasto con le disposizioni degli articoli
1, 2 e 3, comma 1, lettera b);
    b) se il messaggio e' destinato ad essere pubblicato sulla stampa
quotidiana  o  periodica, o ad essere diffuso a mezzo radiofonico, ed
e'  stato  approvato  da  un'istituto di autodisciplina formato dalle
associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione
della  pubblicita'  dei  medicinali  riconosciuto dal Ministero della
salute;
    c) se il messaggio costituisce parte di altro gia' autorizzato su
parere della commissione.
  5.   Decorso   un   anno   dal   riconoscimento   dell'istituto  di
autodisciplina  di  cui  al  comma  4,  lettera b), il Ministro della
salute,  verificata  la  correttezza  delle valutazioni dell'istituto
predetto,  con  decreto  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, estende la procedura di cui al comma 4, lettera
b) ai messaggi pubblicitari televisivi e cinematografici.
  6. Nelle ipotesi previste dal comma 4, l'autorizzazione e' negata o
concessa con provvedimento del competente ufficio del Ministero della
salute  entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della domanda;
sull'opposizione   proposta   avverso   il  diniego  concernente  una
pubblicita'  approvata  dall'istituto  di autodisciplina, il Ministro
della  salute  decide,  sentita  la commissione di cui al comma 3. In
ogni altra ipotesi, l'autorizzazione e' negata o concessa con decreto
del  Ministro  della  salute entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda. I decreti ed i provvedimenti di diniego sono motivati.
  7.  Il  numero  dell'autorizzazione del Ministero della salute deve
essere   indicato  nella  pubblicita',  tranne  che  nell'ipotesi  di
pubblicita' radiofonica.