Art. 6.
                             Violazioni

  1.  Qualora  la  pubblicita'  presso  il pubblico sia effettuata in
violazione alle disposizioni del presente decreto, il Ministero della
salute:
    a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita';
    b) ordina   la  diffusione,  a  spese  del  trasgressore,  di  un
comunicato   di   rettifica  e  di  precisazione,  secondo  modalita'
stabilite  dallo  stesso  Ministero, ove non ritenga di provvedere ai
sensi dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175.
  2.  Chi effettua pubblicita' presso il pubblico in violazione delle
disposizioni   del   presente   decreto  e'  soggetto  alle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste  dall'ultimo comma dell'art. 201
del  testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, successive modifiche.