Art. 6. Violazioni 1. Qualora la pubblicita' presso il pubblico sia effettuata in violazione alle disposizioni del presente decreto, il Ministero della salute: a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita'; b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalita' stabilite dallo stesso Ministero, ove non ritenga di provvedere ai sensi dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175. 2. Chi effettua pubblicita' presso il pubblico in violazione delle disposizioni del presente decreto e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ultimo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, successive modifiche.