Art. 2. 1. I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali - ivi compreso le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle attivita' degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dell'organismo autorizzato, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo Rina S.p.a. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.