Art. 2.
  1.  I  compiti  di  cui al precedente articolo devono essere svolti
secondo  le  forme,  modalita'  e  procedure  stabilite  nel  decreto
legislativo   24  maggio  2001,  n.  299,  e  nel  pieno  rispetto  e
mantenimento      della     struttura     dell'organismo,     nonche'
dell'organizzazione  e gestione del personale e risorse strumentali -
ivi   compreso   le   scelte   effettuate  dall'organismo  in  merito
all'utilizzazione  dei  laboratori  e  dei  consulenti esterni - come
individuata   nella   documentazione   presentata   ed  integrata  su
disposizione  dei  competenti  uffici ministeriali che hanno condotto
l'istruttoria,  fatto  salva  l'approvazione,  da parte del Ministero
delle  infrastrutture e dei trasporti, delle variazioni che dovessero
essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.
  2.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle
attivita'  degli  organismi notificati ai sensi del presente decreto,
adottando  idonei  provvedimenti  ispettivi,  di  propria  iniziativa
ovvero   su  richiesta  dell'organismo  autorizzato,  anche  mediante
verifica  a  campione  delle  certificazioni  rilasciate.  A tal fine
l'organismo   comunica  ogni  anno  all'amministrazione  medesima  le
certificazioni  emesse,  allegando  i rapporti sulle prove effettuate
dai laboratori.
  3.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone, con
periodicita'  almeno  annuale, visite di vigilanza presso l'organismo
Rina  S.p.a.  al  fine  di  verificare  la  sussistenza dei requisiti
previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.