Art. 3.
  1.  Il  riconoscimento  e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi
nel caso di accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte di Rina
S.p.a.  nella valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti
o  con  gli  enti  aggiudicatori ovvero del venire meno dei requisiti
prescritti.
  2.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma 1, il provvedimento di
sospensione   e'   ritirato   a   seguito   dell'accertata  rimozione
dell'irregolarita' o carenze.
  3.  Il  riconoscimento  e' revocato nel caso in cui Rina S.p.a. non
ottempera,  con  le  modalita' e i tempi indicati, a quanto stabilito
nel provvedimento di sospensione.