Art. 3. 1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte di Rina S.p.a. nella valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti aggiudicatori ovvero del venire meno dei requisiti prescritti. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione dell'irregolarita' o carenze. 3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui Rina S.p.a. non ottempera, con le modalita' e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.