L'ISPETTORE GENERALE REPRESSIONI FRODI
  Visti  gli  articoli  8  e  9  della legge 19 ottobre 1984, n. 748,
concernente:  "Nuove  norme  per  la disciplina dei fertilizzanti", i
quali prescrivono che i concimi e gli ammendanti e correttivi vengano
controllati  con  i metodi di campionamento e di analisi adottati con
decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste, sentito il
parere  della  Commissione  di  cui  agli  articoli 110, 111, 112 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
  Visto  altresi'  l'art. 115 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
  Vista  la  legge  7 agosto 1986, n. 462, con la quale e' stato, tra
l'altro,  istituito  l'Ispettorato  centrale per la repressione frodi
per  l'esercizio  delle  funzioni  inerenti  alla  prevenzione e alla
repressione  delle  infrazioni  nella  preparazione  e  commercio dei
prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
  Visto  l'art.  3  della  legge  9  marzo  2001,  n. 49, riguardante
"Ulteriori   interventi   per   fronteggiare   l'emergenza  derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovina", secondo il quale, nell'ambito
delle   disposizioni   in   materia  di  controlli  e  di  personale,
l'Ispettorato   centrale   repressione   frodi,  posto  alle  dirette
dipendenze  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, opera
con  organico  proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e
costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988
che,  tra  le  funzioni  attribuite  alle  Divisioni dell'Ispettorato
centrale  repressione frodi, prevede l'elaborazione e l'aggiornamento
dei  metodi  ufficiali di analisi per i prodotti agro-alimentari e le
sostanze di uso agrario e forestale;
  Visti  i  decreti  ministeriali  24  marzo  1986,  19 luglio  1989,
23 gennaio  1991, 10 marzo 1993, 28 settembre 1993, 5 dicembre 1995 e
21  dicembre 2000, relativi all'approvazione dei "Metodi ufficiali di
analisi   per   i   fertilizzanti",  pubblicati  rispettivamente  nei
supplementi   ordinari   alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  180 del 5 agosto 1986, n. 196 del 23 agosto 1989, n. 29
del  4  febbraio  1991,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  n.  73  del  29  marzo 1993, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  238  del  9 ottobre  1993,  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1996 e nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 21 del 26 gennaio
2001;
  Sentito il parere della sopracitata Commissione per l'aggiornamento
dei  metodi  ufficiali  di  analisi,  sottocommissione fertilizzanti,
rinnovata  col  decreto  ministeriale  20  settembre 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 236 del 9
ottobre   2000,   modificata   da   ultimo,  per  quanto  attiene  la
sottocommissione fertilizzanti, col decreto ministeriale 28 settembre
2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 249 del 24 ottobre 2000;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Ritenuto  necessario aggiornare i metodi di analisi approvati con i
succitati decreti ministeriali;
  Vista    la    direttiva   98/34/CE,   concernente   le   procedure
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, e
successive modificazioni, attuata con decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Sono   approvati   i   "Metodi  ufficiali  di  analisi  per  i
fertilizzanti - supplemento n. 7" descritti nell'allegato al presente
decreto.
  2. I metodi di analisi riportati in allegato al presente decreto si
applicano ai concimi nazionali.