L'ISPETTORE GENERALE REPRESSIONI FRODI Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", i quali prescrivono che i concimi e gli ammendanti e correttivi vengano controllati con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della Commissione di cui agli articoli 110, 111, 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; Visto altresi' l'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; Vista la legge 7 agosto 1986, n. 462, con la quale e' stato, tra l'altro, istituito l'Ispettorato centrale per la repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e alla repressione delle infrazioni nella preparazione e commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; Visto l'art. 3 della legge 9 marzo 2001, n. 49, riguardante "Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina", secondo il quale, nell'ambito delle disposizioni in materia di controlli e di personale, l'Ispettorato centrale repressione frodi, posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988 che, tra le funzioni attribuite alle Divisioni dell'Ispettorato centrale repressione frodi, prevede l'elaborazione e l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agro-alimentari e le sostanze di uso agrario e forestale; Visti i decreti ministeriali 24 marzo 1986, 19 luglio 1989, 23 gennaio 1991, 10 marzo 1993, 28 settembre 1993, 5 dicembre 1995 e 21 dicembre 2000, relativi all'approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti", pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 1986, n. 196 del 23 agosto 1989, n. 29 del 4 febbraio 1991, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 1993, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 9 ottobre 1993, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1996 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 2001; Sentito il parere della sopracitata Commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi, sottocommissione fertilizzanti, rinnovata col decreto ministeriale 20 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 9 ottobre 2000, modificata da ultimo, per quanto attiene la sottocommissione fertilizzanti, col decreto ministeriale 28 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2000; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto necessario aggiornare i metodi di analisi approvati con i succitati decreti ministeriali; Vista la direttiva 98/34/CE, concernente le procedure d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, e successive modificazioni, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati i "Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - supplemento n. 7" descritti nell'allegato al presente decreto. 2. I metodi di analisi riportati in allegato al presente decreto si applicano ai concimi nazionali.