Art. 2.
                            Composizione
  1.   Il   Comitato,   di   cui   al  comma  1,  e'  presieduto  dal
Sottosegretario di Stato all'editoria ed e' cosi' composto:
    a) dal  Capo  del  Dipartimento  per  l'informazione e l'editoria
della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  funzioni  di
Vicepresidente;
    b) dal   Capo   dell'Ufficio   di  bilancio  e  ragioneria  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    c) dal  Capo dell'Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione
dei   prodotti  editoriali  del  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;
    e) da un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
    f) da  un  rappresentante del Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
    g) da un rappresentante degli editori di giornali quotidiani e da
un rappresentante degli editori di giornali periodici designati dalla
Federazione italiana editori giornali (FIEG);
    h) da  un  rappresentante  degli  editori  di  giornali periodici
designato dall'Unione stampa periodica italiana (USPI);
    i) da   un   rappresentante  degli  editori  di  libri  designato
dall'Associazione italiana editori (AIE);
    l)   da   un   rappresentante   degli   editori   radiofonici   e
radiotelevisivi   designato  unitariamente  dalla  Federazione  radio
televisioni  (FRT)  e  dall'  Associazione radio e televisioni locali
(AERANTI);
    m) da  un  rappresentante  della  editoria  elettronica designato
dall'Associazione nazionale editoria elettronica (ANEE);
    n) da  un rappresentante dei distributori designato unitariamente
dall'Associazione  distributori  nazionali  (ADN) e dall'Associazione
nazionale distributori (ANADIS);
    o) da  un  rappresentante dei rivenditori designato unitariamente
dalle associazioni di categoria;
    p) da   un   rappresentante   dei   giornalisti  designato  dalla
Federazione nazionale stampa italiana (FNSI);
    q) da  un  rappresentante  dei  lavoratori  tipografici designato
unitariamente    dalle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative;
    r)  da  un rappresentante delle imprese la cui attivita' consiste
nella  produzione  e  stampa  dei prodotti editoriali designato dall'
Associazione   nazionale   industrie   grafiche   e  cartotecniche  e
trasformatrice  (ASSOGRAFICI)  e  da  un rappresentante delle imprese
stampatrici   di   giornali  quotidiani  designato  dall'Associazione
stampatori italiana giornali (ASIG);
    s) da  un  esperto  designato  dal  Presidente  del Consiglio dei
Ministri.
  2.  In caso di assenza del Sottosegretario il Capo del Dipartimento
assume le funzioni di Presidente.
  3.  I componenti del Comitato di cui al comma 1, lettera da d) a s)
sono nominati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.