Art. 3.
                Requisiti di ammissione dei progetti

  1.  Per  l'attuazione  del  Programma  di  cui  all'art.  l possono
presentare  progetti  solamente  gli istituti di ricerca afferenti al
Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali  di  cui  agli
articoli 1,  10,  11,  12  e  allegato  I  del decreto legislativo n.
454/1999,  anche  unitamente  ad  Universita', altri enti pubblici di
ricerca, enti di ricerca privati, che abbiano tra le loro prioritarie
attivita'  statutarie  la  ricerca  e possano dimostrare di possedere
adeguate competenze tecnico-scientifiche nel settore.
  2.  I  progetti  devono  essere  redatti in coerenza con una o piu'
tematiche  e  con  una o piu' filiere tra quelle indicate all'art. 1,
avendo  cura  di  indicare  sia  la/le tematiche sia la/le filiere di
prodotto  cui  si riferiscono, come indicato nella modulistica di cui
al successivo art. 4.
  3. Considerata la necessita' di attivare ricerche che tengano conto
di  tutte le competenze necessarie per il raggiungimento di risultati
trasferibili al mondo produttivo e dell'uso efficace delle risorse, i
progetti  dovranno  prevedere  un  numero  minimo  di  quattro unita'
operative  (di seguito denominate UU.OO.) e comunque non superiore ad
otto;   indipendentemente   dal   numero   di   UU.OO   previste,  il
finanziamento  da  erogarsi  a  carico  di questa amministrazione per
ciascun  progetto  dovra'  essere  compreso  tra  Euro 230.000  (lire
445.342.100)  e  Euro  430.000  (lire  833.333.333)  per anno, di cui
almeno il 50% dovra' essere destinato ad enti di ricerca MiPAF.
  Sono ammissibili a finanziamento i progetti:
    a) coordinati  da  uno  degli  istituti di ricerca afferente alla
rete  del MiPAF, di cui agli articoli 1, 10, 11, 12, e allegato I del
decreto legislativo n. 454/1999;
    b) aventi durata massima di tre anni;
    c)  corredati  dei  dati e delle informazioni previste nei moduli
allegati.