Art. 2.
                              Obiettivi
  1.  Ai  fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari  obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia delle
persone  e  alla  tutela  dei  beni  contro  i rischi di incendio, le
strutture sanitarie, di cui al precedente articolo, sono realizzate e
gestite in modo da:
    a) minimizzare le cause di incendio;
    b) garantire  la  stabilita'  delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
    c) limitare  la  produzione  e  la  propagazione  di  un incendio
all'interno dei locali;
    d) limitare  la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali
contigui;
    e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
    f) garantire  la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.