Art. 4.
              Applicazione delle disposizioni tecniche
  1.   Fatto   salvo  quanto  previsto  al  successivo  comma  4,  le
disposizioni   tecniche  riportate  al  titolo  II  dell'allegato  si
applicano alle strutture sanitarie di cui al precedente art. 1, comma
1,  lettere  a) e b), di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, nel caso siano
oggetto  di  interventi comportanti la loro completa ristrutturazione
e/o il cambio di destinazione d'uso.
  Qualora   gli   interventi   effettuati   su  strutture  esistenti,
comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di
protezione   attiva   antincendio,   la   modifica   parziale   delle
caratteristiche  costruttive  e/o  del  sistema di vie di uscita, e/o
ampliamenti,  le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano
solamente  agli  impianti  e/o  alle  parti della costruzione oggetto
degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica
effettuati  su strutture esistenti, che non comportino un loro cambio
di  destinazione,  non  possono  diminuire le condizioni di sicurezza
preesistenti.
  A  fronte  di  interventi di ampliamento e/o modifiche di strutture
sanitarie  esistenti,  comportanti  un incremento di affollamento, in
misura  tale  da  essere  compatibile con il sistema di vie di uscita
esistente  e  con  l'eventuale  nuovo  assetto  planovolumetrico,  il
predetto  sistema  di  vie  di  uscita dovra' essere rispondente alle
disposizioni di cui al titolo III.
  2.  Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture
sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto, sono adeguate alle
disposizioni  riportate  al  titolo III dell'allegato entro i termini
temporali  di  cui  al  successivo  art.  6.  Non  sussiste l'obbligo
dell'adeguamento per le strutture sanitarie:
    a) per   le   quali   sia  stato  rilasciato  il  certificato  di
prevenzione incendi;
    b) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori
di  modifica,  adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base
di  un  progetto  approvato  dal  competente  Comando provinciale dei
Vigili del fuoco.
  3.  Le  disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano
alle  strutture  sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), di
nuova costruzione ed esistenti.
  4.  Le  disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano
altresi':
    a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni
a  ciclo  diurno  in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale,
sia esistenti che di nuova costruzione;
    b) alle  strutture  esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano
prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.