Art. 5. Commercializzazione CE 1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. 2. Nelle more dell'entrata in vigore di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonche' ai prodotti per i quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la regolamentazione italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione europea, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'interno: decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili; decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco; decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati; decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura ai quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco.