Art. 5.
                       Commercializzazione CE
  1.  I  prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o
da  uno  dei  Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti
sulla  base  di  norme  armonizzate ovvero di norme o regole tecniche
applicate  in  tali  Stati  che permettono di garantire un livello di
protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello
perseguito    dalla   presente   regolamentazione,   possono   essere
commercializzati  per  essere  impiegati  nel  campo  di applicazione
disciplinato dal presente decreto.
  2. Nelle more dell'entrata in vigore di apposite norme armonizzate,
agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali e'
richiesto  il  requisito  di resistenza al fuoco, nonche' ai prodotti
per  i  quali  e'  richiesto  il  requisito  di reazione al fuoco, si
applica  la regolamentazione italiana vigente, che prevede specifiche
clausole  di  mutuo  riconoscimento,  concordate  con i servizi della
Commissione  europea,  stabilite  nei  seguenti  decreti del Ministro
dell'interno:
    decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
    decreto  5  agosto  1991 per i materiali ai quali e' richiesto il
requisito di reazione al fuoco;
    decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
    decreto  14  dicembre  1993  per le porte e gli altri elementi di
chiusura ai quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco.