Art. 6.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Fatti  salvi  gli obblighi ed i relativi termini di adeguamento
stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza,
le  strutture  sanitarie  esistenti  di cui al comma 2 del precedente
art.  4  sono  adeguate  entro  cinque  anni dalla data di entrata in
vigore del decreto.
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il novantesimo giorno
successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
    Roma, 18 settembre 2002
                                                  Il Ministro: Pisanu